Ai fini della presente decisione le quote riservate ai nuovi entranti che non siano state assegnate ad un nuovo entrante entro il 30 aprile 2010 possono essere considerate quote ai sensi del citato articolo 9 della direttiva 2003/87/CE soltanto se saranno assegnate a nuovi entranti oppure vendute o messe all’asta entro il termine del periodo 2008-2012, in quanto il quantitativo corrispondente di quota sarà rilasciato solo al momento dell’assegnazione.
Resterà possibile adeguare la quantità di quote da rilasciare per il 2013 nell’intera Unione tenendo conto di informazioni supplementari che potrebbero rendersi disponibili, in particolare relative a modifiche dei piani di assegnazione anche in esito a procedimenti giudiziari.
La media annua complessiva delle quote rilasciate dagli Stati membri in conformità delle decisioni della Commissione relative ai piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012, che viene presa in considerazione ai fini del calcolo della quantità di quote per l insieme dell’Unione ammonta a 2.032 .998.912 quote.
Mentre la quantità totale di quote da rilasciare a partire dall’anno 2013 deve diminuire ogni anno di un fattore lineare pari a 1,74%, corrispondente a 35.374.181 quote.
Per il 2013 il quantitativo comunitario assoluto di quote di cui all articolo 9 della direttiva 2003/87/CE ammonta a 1.926.876.368.
(LG /Pa-Ro)