UE-Revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti bromuro di metile.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 47/19 del 22 febbraio 2011 è pubblicata La Decisione 2011/120/UE della Commissione del 21 febbraio 2011 concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell’allegato 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio.

I regolamenti(CE) nn. 451/2000 e 1490/2002 della Commissione stabiliscono le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissa no un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il bromuro di metile.

A norma dell’art. 11 septies del regolamento (CE)n. 1490/2002 e dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a) e dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento, è stata adottata la decisione 2008/753/CE della Commissione, del 18 settembre 2008, concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell’allegato 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza.

In seguito all’esame di alcune relazioni da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, è stata presentata il 3 novembre 2010 alla Commissione una relazione supplementare le cui conclusioni sul bromuro di metile sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed approvati il 28 gennaio 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione del bromuro di metile.

Le conclusioni dell’Autorità si concentrano sugli elementi che hanno determinato la non iscrizione della sostanza, identificando ulteriori elementi preoccupanti, tali da non consentire che i prodotti fitosanitari contenenti bromuro di metile possano soddisfare in generale le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE.

Conseguentemente il bromuro di metile non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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