A norma dellart. 11 septies del regolamento (CE)n. 1490/2002 e dellarticolo 12, paragrafo 1, lettera a) e dellarticolo 12, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento, è stata adottata la decisione 2008/753/CE della Commissione, del 18 settembre 2008, concernente la non iscrizione del bromuro di metile nellallegato 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza.
In seguito allesame di alcune relazioni da parte dellAutorità europea per la sicurezza alimentare, è stata presentata il 3 novembre 2010 alla Commissione una relazione supplementare le cui conclusioni sul bromuro di metile sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nellambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed approvati il 28 gennaio 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione del bromuro di metile.
Le conclusioni dellAutorità si concentrano sugli elementi che hanno determinato la non iscrizione della sostanza, identificando ulteriori elementi preoccupanti, tali da non consentire che i prodotti fitosanitari contenenti bromuro di metile possano soddisfare in generale le prescrizioni di cui allarticolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE.
Conseguentemente il bromuro di metile non è iscritto come sostanza attiva nellallegato I della direttiva 91/414/CEE.
(LG-FF)