Urbanistica e rispetto dell’ambiente: sentenza del Consiglio di Stato

L’urbanizzazione di un luogo non costituisce una giustificazione idonea a legittimare interventi costruttivi irrispettosi dell’ambiente e del paesaggio

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha stabilito con la sentenza del 23 novembre 2006 n. 6871 che non può essere considerata giustificazione idonea a legittimare interventi edilizi non rispettosi degli interessi sottesi ai vincoli imposti nella zona, l’affermazione circa la già esistente urbanizzazione del luogo.
Un nuovo edificio, infatti, comunque, aggrava, quantitativamente e qualitativamente, il danno arrecato dalle costruzioni non rispettose di tali finalità, rafforzando, quindi, la necessità di provvedere alla tutela dei luoghi.
Si legge infatti in sentenza:
“Il ricorrente afferma, sostanzialmente, che l’opera non recherebbe alcun danno per l’ambiente in considerazione della notevole antropizzazione dei luoghi, che la motivazione della C.B.A. sarebbe stata resa in forma stereotipata per tutti i casi esaminati, senza sostanziale motivazione e senza alcuna indagine volta a verificare l’effettiva situazione dei luoghi, che l’atto non conterrebbe prescrizioni estetiche volte a rendere compatibile l’opera abusiva con il contesto ambientale, ed infine, che arbitrariamente, l’Amministrazione avrebbe disposto la più grave sanzione della demolizione, anziché quella della sanzione pecuniaria.
Nessuno di tali motivi può ritenersi fondato.
Il parere della C.B.A., di diniego di autorizzazione paesistica, ha fatto riferimento al pregiudizio che gli interventi costruttivi, per le modalità e le caratteristiche con cui erano stati realizzati, rappresentano per il valore paesaggistico tutelato attraverso il vincolo.
Avverso tale motivazione parte ricorrente deduce che, se l’Amministrazione avesse preventivamente condotto un’adeguata istruttoria, sarebbe emerso che il manufatto non arrecava alcun danno o pericolo per l’ambiente tutelato, anche in considerazione del fatto che la zona risultava già interessata da un rilevante tasso di urbanizzazione.
Al riguardo, può rilevarsi che, ad un giudizio discrezionale dell’Amministrazione, l’appellante contrappone un giudizio di compatibilità sfornito di riferimenti a concrete verifiche o ad elementi idonei ad evidenziare le sostenute caratteristiche di compatibilità dell’intervento, posto che il disordine costruttivo e le modifiche dell’area circostante conseguenti a nuove costruzioni, ben possono costituire, secondo la normale esperienza, fattori di pregiudizio dei valori paesaggistici protetti.
Inoltre, il provvedimento impugnato ha fornito adeguata motivazione a sostegno dell’atto di diniego, atteso che l’intervento effettuato risulta caratterizzato da strutture che impediscono il suo inserimento nella bellezza paesaggistica tutelata; nè l’affermazione di parte ricorrente, secondo cui il territorio sarebbe già urbanizzato, appare idonea a legittimare interventi edilizi non rispettosi degli interessi sottesi ai vincoli imposti nella zona, in quanto il nuovo edificato contribuisce, comunque, ad aggravare, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, il danno arrecato dalle costruzioni non rispettose di tali finalità, rafforzando, pertanto, la necessità di provvedere alla tutela dei luoghi“.

AG

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