Reato di abuso d’ufficio: sentenza Cassazione Penale

Per la punibilità dell’abuso d’ufficio (articolo 323 c.p.) è necessaria la dimostrazione del “dolo intenzionale” che ha caratterizzato la condotta dell’agente

La Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, ha stabilito con la sentenza del 18 dicembre 2006 n. 41365 (F. e altri) che per la punibilità dell’abuso d’ufficio (articolo 323 c.p.) è necessaria la dimostrazione del “dolo intenzionale” che ha caratterizzato la condotta dell’agente.
Il reato di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p. è contenuto nel Libro II del codice penale che si occupa dei delitti (contrapposti alle contravvenzioni, quali reati di più lieve entità), ed in particolare nel capo I (del Titolo II) dedicato ai delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (v. ad esempio il peculato, la malversazione etc.).
Si riporta di seguito l’art. 323 c.p.: “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni.
Se il fatto è commesso per procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio
patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.”

AG

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