Uso dei combustibili a basso tenore di zolfo nelle navi ormeggiate nei porti comunitari.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 348/73 del 19-12-2009 è pubblicata la Raccomandazione 2009/1020/UE della Commissione del 21 dicembre 2009 sull’attuazione sicura dell’uso dei combustibili a basso tenore di zolfo nelle navi ormeggiate nei porti comunitari.

L’articolo 4 ter della direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, e successive modifiche, stabilisce il tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi ormeggiate nei porti comunitari, indicando gli obblighi, dal 1° gennaio 2010, che incombono agli Stati membri per garantire che le navi non utilizzino combustibili con un tenore di zolfo superiore a 0,1% in massa e che il gasolio per uso marittimo non sia commercializzato nei rispettivi territori se il tenore di zolfo è superiore a 0’,1% in massa.

L’articolo 6 della direttiva dispone inoltre che gli Stati membri verifichino mediante campionamento che il tenore di zolfo dei combustibili marittimi sia conforme alle pertinenti disposizioni dell’articolo 4 ter e che il campionamento abbia inizio dalla data di entrata in vigore della disposizione.

La Commissione europea, tenuto conto dei rischi in gioco, reputa necessario, attraverso questa Raccomandazione, fornire agli Stati membri adeguati orientamenti per garantire un elevato livello di sicurezza e una prevenzione efficace dell’inquinamento prodotto delle navi nell’esecuzione delle disposizioni della citata direttiva nel territorio nazionale.

Pertanto, dal 1° gennaio 2010 le navi che impiegano olio combustibile pesante durante la navigazione devono utilizzare, quando sono all’ormeggio in porti comunitari, combustibili marittimi più leggeri, quali diesel o gasolio per imbarcazioni poiché non sono ancora diffusi combustibili pesanti con un tenore di zolfo sufficientemente basso.

Nella presente Raccomandazione, la Commissione ricorda che “L’uso di diesel e gasolio per imbarcazioni in navi che non sono state progettate per impiegare tali combustibili o che non sono state sottoposte ad opportuni adeguamenti tecnici può comportare problemi operativi e rischi per la sicurezza. La Commissione ha valutato i rischi connessi al cambio di combustibile ed è giunta alla conclusione che i rischi maggiori riguardano le caldaie delle navi che non sono ancora state controllate e omologate per l’uso con il tipo di combustibile richiesto. Se gli olii combustibili pesanti o distillati possono essere utilizzati nelle caldaie, il diesel e il gasolio comportano rischi, perché sono meno viscosi, più volatili e no richiedono il riscaldamento del sistema di alimentazione, che è invece necessario per i combustibili pesanti. E’ difficile valutare con precisione il numero di navi interessate e la probabilità che insorgano effettivi problemi di sicurezza”.
Sempre secondo la Commissione, esistono soluzioni tecniche per mitigare le possibili conseguenze del passaggio a un altro tipo di combustibile all’ormeggio, ma l scarsa domanda da parte del settore navale ne ha rallentato lo sviluppo, con conseguenti ritardi nel processo di verifica e omologazione.

In proposito, occorre che i fabbricanti di caldaie e di motori elaborino raccomandazioni e procedure specifiche per la messa in conformità delle navi mediante queste soluzioni, mentre gli armatori dovrebbero mettere a punto ed attuare procedure operative particolari e offrire agli equipaggi una formazione adeguata.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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