Le differenze esistenti tra dette legislazioni ostacolano la libera circolazione delle acque minerali naturali, dando luogo a distorsioni della concorrenza e hanno, conseguentemente, una diretta incidenza sul funzionamento del mercato interno.
Nel caso specifico, secondo il Parlamento europeo e del Consiglio dellUE, questi ostacoli possono essere eliminati sia in forza dellobbligo che incombe a ciascuno Stato membro di ammettere sul proprio territorio la commercializzazione delle acque minerali naturali riconosciute come tali da ciascuno degli altri Stati membri, sia in forza dellemanazione di norme comuni specie per quanto concerne i requisiti necessari sotto il profilo microbiologico e i requisiti per lutilizzazione di denominazioni particolari per determinate acque minerali.
Considerando che le norme in materia di acque minerali naturali devono perseguire lobiettivo prioritario di proteggere la salute del consumatore ed evitare che i consumatori stessi siano ingannati e assicurare la lealtà delle operazioni commerciali, in attesa della conclusione di accordi tra la Comunità e i paesi terzi sul riconoscimento reciproco delle acque minerali naturali, con la presente direttiva sono previste, fino allapplicazione di tali accordi, le condizioni per lammissione nella Comunità in qualità di acque minerali naturali dei prodotti simili importati da Paesi terzi.
La presente direttiva riguarda le acque estratte dal suolo di uno Stato membro e riconosciute dallautorità responsabile di tale Stato membro quali acque minerali naturali conformi alle norme contenute nellallegato I, parte I.
Larticolo 7 della direttiva prevede che:
1.La denominazione di vendita delle acque minerali naturali è acqua minerale naturale ovvero, se si tratta di unacqua minerale naturale effervescente quale definita dallallegato I, parte III, a seconda dei casi, acqua minerale naturale naturalmente gassata, acqua minerale naturale rinforzata con gas della sorgente, acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica.
(LG-FF)