Valutazione del rapporto di sicurezza di nuovi stabilimenti

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile –Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica-Area rischi industriali, ha emanato la Lettera Circolare DCPST/A4/RS/200 del 17 gennaio 2007, avente per oggetto”D.Lgs.334/99 e s.m…-Notifica e procedure per la valutazione del rapporto di sicurezza di nuovi stabilimenti o di modifiche comportanti aggravio del preesistente livello di rischio”.

Il documento precisa che gli inceneritori di rifiuti solidi, i termocombustori e i termovalorizzatori, quali impianti destinati all’eliminazione totale o parziale di sostanze solide mediante combustione, sono soggetti agli obblighi di cui all’art. 5, comma 1 e 2 del decreto legislativo 334/99 e successive modifiche (c. direttiva “Severo II”).
La lettera Circolare precisa che i “gestori di tali impianti, qualora siano presenti sostanze pericolose in quantità inferiore a quelle dell’allegato 1 del citato decreto legislativo, oltre a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1 (Adottare misure di sicurezza appropriate e idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l’uomo e l’ambiente)devomo:
-individuare i rischi di incidente rilevante, integrando il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 626/94 e s.m.i.
-informare, formare, addestrare ed equipaggiare i lavoratori, nel rispetto del decreto ministeriale ambiente 16/03/1998 (in G.U. n. 74 del 30-03-1998.
Ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, prima dell’inizio delle opere, i titolari delle suddette attività devono richiedere il parere di conformità sul progetto al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, con istanza redatta ai sensi del DPR 37/98 con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 4 maggio 1998.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo