Valutazione di impatto ambientale: sentenza della Corte di Giustizia CE

La Corte Europea ha stabilito che in materia di valutazione dell’impatto ambientale gli Stati membri dell’Unione Europea sono liberi di condizionare la partecipazione del pubblico al pagamento di una tassa amministrativa

La Commissione delle Comunità europee ha chiesto alla Corte di dichiarare che l’Irlanda, subordinando la piena ed effettiva partecipazione del pubblico a taluni studi di valutazione dell’impatto ambientale al previo pagamento di tasse, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 6 e 8 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5; in prosieguo: la «direttiva 85/337»).
Va premesso che ai sensi del sesto ‘considerando’ della direttiva 85/337, «l’autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull’ambiente va concessa solo previa valutazione delle loro probabili rilevanti ripercussioni sull’ambiente; (…) questa valutazione deve essere fatta in base alle opportune informazioni fornite dal committente e eventualmente completata dalle autorità e dal pubblico eventualmente interessato dal progetto».
La Corte cha così stabilito che “l’art. 6, n. 3, della direttiva 85/337 consente che gli Stati membri assoggettino la partecipazione del pubblico interessato dal progetto a talune condizioni. Così, secondo la detta disposizione, gli Stati membri hanno la facoltà di definire le modalità di informazione e consultazione e, segnatamente, di individuare il pubblico interessato nonché di specificare la maniera in cui il pubblico può essere informato e consultato.”
E prosegue: “L’art. 5 di ognuna di queste direttive prevede che gli Stati membri possono subordinare la comunicazione delle informazioni al pagamento di una tassa, la quale tuttavia non può eccedere un importo ragionevole. Tale disciplina dimostra che, nello spirito del legislatore comunitario, la riscossione di una tassa di un importo ragionevole non è incompatibile con la garanzia d’accesso alle informazioni.
Risulta da quanto precede, che la riscossione di una tassa amministrativa non è, di per sé, incompatibile con lo scopo della direttiva 85/337.
Se la direttiva 85/337 non osta a tasse come quelle imposte dalla normativa nazionale in questione nella presente causa, queste non possono tuttavia essere fissate a un livello tale da impedire alla detta direttiva di spiegare pienamente i suoi effetti, conformemente allo scopo che essa persegue (v., in tal senso, sentenza 8 marzo 2001, causa C‑97/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑2053, punto 9).
Ciò avverrebbe qualora, a causa del suo importo, una tassa fosse tale da costituire un ostacolo all’esercizio dei diritti di partecipazione derivanti dall’art. 6 della direttiva 85/337.”

AG

Approfondimenti

Precedente

Prossimo