Il Decreto 1 ottobre 2002, n. 261 del Ministero dell’ ambiente e tutela del territorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2002
Il Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio ha emanato il Decreto 1 ottobre 2002, n. 261 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2002 – concernente il ” Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell’ aria ambiente, i criteri per l’ elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351″. Il citato decreto 351/1999 riguarda l’ “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e qualità dell’ ari ambiente”, ed in particolare gli articoli 5,8 e 9. L’ articolo 5 stabilisce le direttive tecniche sulla cui base le regioni provvedono ad effettuare, ove non disponibili, misure rappresentative al fine di valutare preliminarmente la qualità dell’ aria ambiente ed individuare le zone di cui agli articoli 7,8 e 9; l’ articolo 8 indica i criteri per l’ elaborazione dei piani e dei programmi per il raggiungimento, entro i termini stabiliti, dei valori limite nelle zone e negli agglomerati di cui al medesimo articolo 8 e, infine, l’ articolo 9 indica le direttive sulla cui base le regioni adottano un piano di mantenimento della qualità dell’ aria dell’ aria nelle zone stabilite dallo stesso articolo 9. All’ art. 3 del Decreto 1 ottobre 2002, n. 261 vengono enunciati i principi generali per l’ elaborazione dei piani e dei programmi ai quali le regioni dovranno, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dell’ ambiente e della salute umana, attenersi, puntando sui seguenti obiettivi: a) miglioramento generalizzato dell’ ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento dell’ inquinamento tra i diversi settori ambientali; b) coerenza delle misure adottate nel piano con gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni sottoscritti dall’ Italia in accordi internazionali o derivanti dalla normativa comunitaria; c) integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche settoriali, al fine di assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile; d) modifica dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e privato, che incidono negativamente sulla qualità dell’ aria; e) utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo, economico e di mercato, anche attraverso la promozione di sistemi di ecogestione e audit ambientale; f) partecipazione e coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico e, infine, g) previsione di adeguate procedure di autorizzazione, ispezione, monitoraggio, al fine di assicurare la migliore applicazione delle misure individuate. Il decreto richiama, inoltre, gli elementi conoscitivi per l’ elaborazione dei piani e dei programmi; la struttura e i contenuti dei piani e dei programmi di cui all’ art. 8 del decreto legislativo n. 351 del 1999 e le indicazioni per il mantenimento della qualità dell’ aria nelle zone di cui all’ art,9 del citato decreto legislativo 351/1999.
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