Con la sentenza del 7 settembre 2007 n. 4694, il Consiglio di Stato ha stabilito che la verifica dell’anomalia delle offerte si pone come finalità quella di individuare se il concorrente abbia formulato l’offerta sulla base di elementi oggettivi.
Il Consiglio di Stato si è espresso sui “principi che presiedono, sul piano sostanziale, alla valutazione dellanomalia delle offerte e, sul piano della tutela giurisdizionale, al controllo di legittimità del giudice.
In sede di verifica dellanomalia delle offerte presentate nelle gare per l’aggiudicazione di appalti della Pubblica amministrazione, il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica non può sfociare nella sostituzione dell’opinione del giudice a quella espressa dall’organo amministrativo, ove tale opinione non venga considerata errata sul piano della tecnica, essendo compito primario del giudice verificare se il potere amministrativo sia stato esercitato con un utilizzo delle regole conforme a criteri di logicità, congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti.”
Inoltre il Consiglio ha precisato che “in sede di valutazione dellanomalia, ogni offerta deve essere presa in considerazione in base alle caratteristiche economiche ed organizzative di ciascuna impresa e delle condizioni di cui usufruisce nelleffettuazione di una determinata prestazione.”
In sede di verifica dellanomalia delle offerte presentate nelle gare per l’aggiudicazione di appalti della Pubblica amministrazione, il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica non può sfociare nella sostituzione dell’opinione del giudice a quella espressa dall’organo amministrativo, ove tale opinione non venga considerata errata sul piano della tecnica, essendo compito primario del giudice verificare se il potere amministrativo sia stato esercitato con un utilizzo delle regole conforme a criteri di logicità, congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti.”
Inoltre il Consiglio ha precisato che “in sede di valutazione dellanomalia, ogni offerta deve essere presa in considerazione in base alle caratteristiche economiche ed organizzative di ciascuna impresa e delle condizioni di cui usufruisce nelleffettuazione di una determinata prestazione.”
AG
Fonte: Consiglio di Stato
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