Vibrazioni: in vigore dal 1.o gennaio 2006

Dal 1/1/2006 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 187 sulla “Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche”, pubblicatoSulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2005.

il Decreto legislativo 19 agosto 2005,n.187 prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche così come previsto in attuazione della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni). Il campo di applicazione di questo decreto legislativo sono le vibrazioni meccaniche, suddivise in due categorie: le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e quelle trasmesse al corpo intero. Sono specificati quali sono i valori limite di esposizione e i valori d’azione giornalieri normalizzati a un periodo di riferimento di 8 ore. Sono ribaditi gli obblighi del datore di lavoro in termini di misurazione e valutazione dei livelli di vibrazioni meccaniche cui sono esposti i lavoratori, come già espresso nell’art. 4 del decreto legislativo 626/94. In particolare, l’art. 3 del Decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 187 fissa i valori limite di esposizione e i valori di azione: -per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2, b) il valore d’azione giornaliero, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore che fa scattare l’azione è fissato 2,5 m/s2 -mentre le vibrazioni trasmesse al corpo intero a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato in 1,15 m/s2; b) il valore d’azione giornaliero, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2. Dal punto di vista della sorveglianza sanitaria, i lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione rientrano in quanto previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 626/94. Sono concesse deroghe nel caso di attività lavorative in cui l’esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma varia sensibilmente da un momento all’altro e può occasionalmente superare il valore limite di esposizione. In questo caso la deroga può essere concessa solo a condizione che il valore medio dell’esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione. In ogni caso le deroghe sono concesse per un periodo massimo di quattro anni dall’organo di vigilanza territorialmente competente. Le pesanti sanzioni a carico dei datori di lavoro non ottemperanti sono stabilite dall’art. 12 del decreto, mentre gli obblighi di misurazione e valutazione disposti dal decreto stesso decorrono dalla data del 1° gennaio 2006.

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