Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2008 è pubblicata l Ordinanza 6 agosto 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con tingibile e urgente per la tutela dell incolumità pubblica dal rischio derivante dall esecuzione di massaggi lungo i litorali.
Lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonché nelle vicinanze degli stessi, è vietato offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti.
I Sindaci dei Comuni rivieraschi sono tenuti ad applicare, far rispettare il divieto e diffondere la conoscenza mediante affissione presso la casa municipale. Il divieto è reso noto presso le ASL e, in modo che sia chiaramente e facilmente leggibile, all ingresso di ogni esercizio commerciale o a carattere ricreativo ubicato sui litorali.
I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione della prescrizione, che è efficace fino alla chiusura della stagione balneare in corso.
(LG-FF)
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