Vigili del Fuoco: Nota relativa alla proroga della SCIA parziale per le strutture alberghiere superiori a 25 posti

Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Nota prot. n. 16419 del 28/11/2018 “Richiesta chiarimenti su art. 1, comma 1122, lettera i della Legge 27/12/2017 n. 205 – Proroga alberghi – Termine per la presentazione della SCIA parziale entro il 01.12.2018”.

Nota prot. n. 16419 del 28/11/2018

OGGETTO: Richiesta chiarimenti su art. 1, comma 1122, lettera i della Legge 27/12/2017 n. 205 – Proroga alberghi – Termine per la presentazione della SCIA parziale entro il 01.12.2018.

Con riferimento all’oggetto, essendo pervenute varie richieste relativamente alla corretta
interpretazione delle modalità di mantenimento del regime di proroga per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, oltre la prima scadenza fissata al 1° dicembre 2018, si forniscono i seguenti chiarimenti.
In particolare, è stato chiesto di conoscere se, ai fini di poter beneficiare della proroga al 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, le attività ricettive turistico alberghiere il cui esercizio sia temporaneamente sospeso ovvero che eserciscano con capacità ricettiva temporaneamente sotto le soglie di assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi, debbano comunque presentare la SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018, così come previsto in generale dal provvedimento di proroga.
Al riguardo, acquisito anche il parere dell’Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari di questo Dipartimento, in linea con analoghe indicazioni a suo tempo fornite in occasione dell’avvio e delle successive proroghe del Piano Straordinario di adeguamento approvato con D.M. 16 marzo 2012 e s.m.i., si ritiene che le attività ricettive turistico-alberghiere ricadenti nelle casistiche sopra prospettate possano comunque beneficiare dal regime di proroga disposto dal Legislatore, presentando la SCIA parziale anche oltre il termine del 1° dicembre p.v.
In tal caso, fermo restando il termine del 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, alla SCIA si dovrà allegare anche una dichiarazione da cui risulti che, medio tempore, l’attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio parziale con numero di posti letto inferiore alle soglie di assoggettamento alle procedure di prevenzione incendi.

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