OGGETTO: Decreto 28 febbraio 2014 recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone” – Chiarimenti.
Ad integrazione della nota prot. D.C. PREV. 11002 del 12/09/2014, si forniscono di seguito ulteriori chiarimenti ed indirizzi applicativi relativamente al decreto ministeriale 28 febbraio 2014.
– p to 5.1 Titolo I e p.to B.2.3 Titolo II – Distanza tra unità abitative/aree di ritrovo e aree di deposito rifiuti solidi urbani e/o raccolta differenziata.
La disposizione è tesa ad evitare che le zone della struttura ricettiva destinate agli ospiti. od anche i luoghi con notevole affluenza di persone, possano essere interessati da incendio scaturito da aree destinate a deposito di rifiuti.
Con tale ultima dicitura, il normatore ha inteso identificare un’area, posta anche all’aperto, ove vengono conferiti, nell’attesa del successivo smaltimento, significative quantità di rifiuti prodotti dall’attività ricettiva nel suo complesso.
In tale ottica, quindi, non sono assimilabili a depositi, singoli bidoni di uso domestico per raccolta rifiuti, o comunque gruppi di 3/4 di essi, tipicamente a servizio di un’isola o di un esiguo numero di unità abitative, e che, in via generale, con l’adozione delle più comuni cautele di sicurezza. possono ricondursi a livelli di rischio accettabile ai fini antincendio.
– p.to 6.1 Titolo I e B.4.4 Titolo II- Illuminazione sussidiaria delle vie di circolazione
La regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture open air prevede che le stesse siano dotate di un sistema organizzato di percorsi di esodo attraverso il quale, in caso di emergenza, le persone presenti possano raggiungere l’area di sicurezza.
A tal fine deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza, costituita anche da lampade con alimentazione autonoma.
In considerazione che dette strutture ricettive si sviluppano prevalentemente all’aperto, il normatore non ha inteso estendere l’illuminazione di sicurezza alla globalità dei percorsi interni al campeggio ma solamente alle vie di circolazione principali, ai punti di raccolta, all’area di sicurezza, zona parcheggio.
In tale ottica, quindi, si ritiene, in via generale, che i vialetti pedonali compresi tra le unità abitative, così come i percorsi interni alle singole isole, non sono oggetto di tale previsione normativa: resta fermo, ovviamente, la necessità che da ogni punto della struttura ricettiva sia visibile la segnaletica di sicurezza indicante i percorsi da utilizzare in caso di esodo in emergenza.
– Prospetto A3 Titolo II
I carrelli tenda ed i veicoli dotati di tenda applicata sul tetto (c.d. air camping) rientrano nella tipologia di unità abitative “tende con mezzo” (codifica T. del prospetto A.3).
– Punto B.2.3 Titolo II – Prescrizioni particolari e aggiuntive
Per le zone classificate D e E della struttura ricettiva, il decreto prevede il divieto di parcheggiare auto ridosso delle unità abitative.
Tale disposizione è tesa a mantenere una distanza di rispetto minima che consenta alle persone ed agli addetti alla gestione delle emergenze sia la rapida evacuazione dall’area eventualmente interessata dall’incendio che un più agevole allontanamento dei veicoli dalle immediate vicinanze della stessa area.
In tale ottica, quindi, al fine di garantire gli obiettivi sopra indicati, si ritiene pertanto che una distanza indicativa non interiore ad 1 m possa essere considerata idonea.
Tale prescrizione normativa non è ovviamente pertinente per i veicoli dotati di tende applicate sul tetto (air camping) ed i camper, per i quali infatti il veicolo costituisce parte integrante dell’unità abitativa stessa.