Vincoli ai finanziamenti a scuole primarie paritarie.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2008 è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23 sul “Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell’ articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27”.

Dal prossimo 1° marzo le scuole primarie paritarie che vorranno chiedere i contributi dello Stato per le loro attività dovranno soddisfare nuovi criteri e requisiti, come il numero minimo di dieci alunni per classe ed il numero di ore destinate agli alunni disabili o con difficoltà specifiche di apprendimento.

Le nuove condizioni e le modalità per la stipula di convenzioni da parte di queste scuole con lo lo Stato ed i parametri per determinare l’ importo da erogare, oltre che i titoli prescritti per i gestori e per i docenti, sono infatti contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n.23/2008.

Le scuole paritarie primarie di cui si parla altro non sono che scuole di infanzia ed elementari private a pagamento, gestiti da Enti diversi dallo Stato (cioè da privati, o da persone giuridiche, o da enti religiosi dipendenti dalla S.Sede a patto che abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia, o da enti locali) ed abilitate a rilasciare titoli di studio con pieno valore legale, esattamente come quelle statali. Esse non devono, quindi, essere confuse con tutte quelle scuole private che, non avendo ottenuto riconoscimento di “parità”, fanno parte delle fila delle così dette “parificate”.

La Novità dio spicco di questo regolamento concerne il recesso dalla convenzione stipulata dall’ ufficio scolastico regionale da parte del gestore della scuola, il quale potrà avvenire solo per giustificati e documentati motivi, a piena tutela degli utenti dell’ istituto, previa apposita comunicazione almeno tre mesi prima della chiusura dell’ anno scolastico. L’ ufficio regionale competente potrà, dal canto suo, decidere di sospendere l’ erogazione dei fondi, che in genere hanno cadenza semestrale, se si riscontrassero gravi irregolarità nel funzionamento della scuola convenzionata ed addirittura farla cessare nel caso in cui all’ istituto dovesse essere revocata la parità scolastica.

Le convenzioni possono anche subire delle modifiche, ad esempio in funzione dell’ aumento o delle diminuzione del numero delle classi effettivamente funzionanti, oppure del numero delle ore di sostegno o di insegnamento integrativo. In ogni il provvedimento stabilisce che la durata massima della convenzione è di nove anni e che le domande per la stessa dovranno pervenire all’ ufficio scolastico regionale competente per territorio entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno; in tal modo la convenzione decorrerà dall’ inizio dell’ anno scolastico successivo.

Inoltre, il DPR precisa che l’ entità del contributo annuo sarà fissata in via generale per tutte le scuole primarie paritarie convenzionate tramite un decreto del Ministro delle pubblica istruzione, nel limite dello stanziamento di bilancio sull’ apposito capitolo di spesa. Per l’ applicazione di questo regolamento, comunque, si dovrà attendere la formulazione delle apposite linee guida di attuazione previste dal DPR stesso.

(LG-FF)

Approfondimenti

Precedente

Prossimo