Violenza di genere, in G.U. la Legge che modifica il codice penale

La Legge n. 69 del 19 luglio 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 173 del 25/07/2019. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

LEGGE 19 luglio 2019, n. 69
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 173 del 25/07/2019

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. (19G00076)

Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2019

Art. 1 – Obbligo di riferire la notizia del reato
Art. 2 – Assunzione di informazioni
Art. 3 – Atti diretti e atti delegati
Art. 4 – Introduzione dell’articolo 387-bis del codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
Art. 5 – Formazione degli operatori di polizia
Art. 6 – Modifica all’articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena
Art. 7 – Introduzione dell’articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio
Art. 8 – Modifica all’articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie
Art. 9 – Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale, nonchè al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
Art. 10 – Introduzione dell’articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
Art. 11 – Modifiche all’articolo 577 del codice penale
Art. 12 – Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonchè modifiche all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
Art. 13 – Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale
Art. 14 – Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 90-bis e 190-bis del codice di procedura penale
Art. 15 – Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale
Art. 16 – Modifica all’articolo 275 del codice di procedura penale
Art. 17 – Modifiche all’articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori
Art. 18 – Modifica all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza
Art. 19 – Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato
Art. 20 – Modifica all’articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti
Art. 21 – Clausola di invarianza finanziaria

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