Vocabolario comune europeo per gli appalti pubblici (CPV)

Il Regolamento (CE) n. 2195/2002 del 5 novembre 2002 con il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV).

Sulla G.U.C.E. L 340/1 del 16 dicembre 2002 è pubblicato il Regolamento (CE) N. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici ( CPV = Common Procurement Vocabulary ) il cui testo integrale ( 562 pagine ) i nostri utenti possono scaricare dal link in formato .pdf. Poiché l’ utilizzazione di diverse nomenclature compromette l’ apertura e la trasparenza degli appalti pubblici ( il suo impatto sulla qualità e i termini di pubblicazione dei bandi di gara limita di fatto la possibilità di accesso agli appalti pubblici di parte degli operatori economici ), la Commissione europea, nella sua raccomandazione 95/527/CE (G.U.C.E. L 222 del 3 settembre 1996) ha invitato le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori a utilizzare, per la descrizione dei loro appalti, il vocabolario comune per gli appalti pubblici ( Common Procurement Vocabulary – CPV), sviluppato sulla base di talune nomenclature già esistenti, per tener maggiormente conto delle specificità del settore degli appalti pubblici.Con il presente Regolamento, viene dunque introdotto, attraverso il CPV, un sistema di riferimento unico, che utilizza la stessa descrizione dei beni nelle lingue comunitarie ufficiali e uno stesso codice alfanumerico corrispondente che consente di eliminare le barriere linguistiche a livello comunitario. Il CPV comprende un vocabolario principale e un vocabolario supplementare. Il vocabolario principale poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a nove 5, ai quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi, oggetto del mercato.Il codice numerico ha otto cifre ed è suddiviso in : -divisioni, identificate dalle due prime cifre del codice; – gruppi, identificati dalle tre prime cifre del codice; – classi, identificate dalle quattro prime cifre del codice; – categorie, identificate dalle prime cinque cifre del codice. Ciascuna delle tre ultime cifre fornisce un grado di precisione supplementare all’ interno di ogni categoria. Una nona cifra serve alla verifica delle cifre precedenti. Il vocabolario supplementare può essere utilizzato per completare la descrizione dell’ oggetto degli appalti. Esso è costituito da un codice alfanumerico, al quale corrisponde una denominazione che consente di fornire ulteriori dettagli sulla natura o la destinazione specifica del bene da acquistare. Il codice alfanumerico comprende: – un primo livello costituito da una lettera corrispondente ad una sezione; – un secondo livello costituito da quattro cifre, le cui prime tre formano una suddivisione e le ultime tre cifre sono di controllo. Come precisato nel Regolamento, la struttura e i codici possono richiedere degli adeguamenti o delle modifiche, in funzione dell’ evoluzione degli appalti e dei fabbisogni degli utilizzatori. E’ pertanto necessario prevedere una procedura di revisione adeguata. E’ previsto che per familiarizzare con il sistema di classificazione unico obbligatorio entro un certo termine, sia necessario che la sua applicazione sia preceduta da un certo periodo di adeguamento.

Fonte: Eur-Lex

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