“FONDO EST”-Assistenza sanitaria Integrativa per i dipendenti del commercio.

L’INPS, con la Circolare n. 140 del 4 novembre 2010, comunica che in data 22 settembre 2010 ha sottoscritto una convenzione con l’Ente di Assistenza Sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi (in breve “FONDO EST”), previsto dal CCNL per i dipendenti del terziario, distribuzione e dei servizi del 2 luglio 20°04, e dal CCNL per i dipendenti delle aziende del Turismo del 19 luglio 2003.

I punti salienti della convenzione stabiliscono che:
1 – “Fondo EST” affida all’INPS la riscossione dei contributi previsti dal contratti Collettivi Nazionali sopra richiamati.
2- Il versamento di tali contributi avverrà tramite il modello F24, utilizzando i codice causale “EST1” attribuito all’Agenzia delle entrate a seguito della richiesta inoltrata dall’INPS per conto di Fondo EST.
3 – I datori di lavoro che intendono versare il contributo per il finanziamento del Fondo indicheranno, in sede e di compilazione del modello di versamento “F24” distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori ed assistenziali, la causale “Est1” esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre nella stessa sezione:
-nel campo “codice sede”va indicato il codice della sede INPS competente;
-nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicata la matricola INPS dell’azienda;
-nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.,
4 – “Fondo EST” provvederà a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento e, inoltre, porterà a conoscenza degli stessi che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

(LG-FF)

Fonte: INPS

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