Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese

Recepita con decreto legislativo la relativa direttiva europea

Nella AmblavNews dell ‘8 gennaio 2002 ci siamo occupati della Proposta di direttiva del Consiglio ,del 18 dicembre 2001, con la quale la Commissione europea viene invitata a sollecitare le parti sociali a definire le modalità per costruire un quadro generale in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, così come indicato nella direttiva 94/45/CE del Consiglio del 22 settembre 1994. Tale Direttiva ha trovato attuazione nella normativa nazionale con l’ emanazione del Decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2002) recante, appunto, ” Attuazione della direttiva 94/45/CE relativa all’ istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’ informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie”. All’ art. 2 del citato decreto si legge che è ” istituito un Comitato aziendale europeo ( in seguito denominato Cae) o una procedura per l’ informazione e la consultazione dei lavoratori in ogni impresa o in ciascun gruppo di imprese di dimensioni comunitarie in cui ciò sia richiesto secondo la procedura prevista dall’ art. 5 e seguenti al fine di informare e di consultare i lavoratori nei termini, con le modalità e con gli effetti previsti dal presente decreto”.E’ opportuno precisare che per ” impresa di dimensioni comunitarie” si intende un’ impresa che impiega almeno 1000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri.Per realizzare l’ obiettivo dell’art. 1, la direzione centrale ( o il dirigente cui siano state delegate le attribuzioni e competenze nel caso in cui la direzione centrale non sia situata nel territorio di uno Stato membro della Comunità ) ” avvia la negoziazione per l ‘ istituzione del Cae….previa richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti sindacali, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi o previa richiesta delle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’ impresa o nel gruppo di imprese interessate . La delegazione speciale di negoziazione, i cui membri sono designati dalle organizzazioni sindacali, è costituita da una persona per ogni Stato membro in cui l’ impresa o il gruppo di imprese abbia almeno uno stabilimento o impresa e, comunque, nel minimo di tre e massimo diciotto unità. I compiti della delegazione speciale di negoziazione ha il compito di determinare, tramite accordo scritto con la direzione centrale o con il dirigente delegato, il campo d’azione, la composizione, le attribuzioni e la durata del mandato del Cae, ovvero le modalità di attuazione della procedura per l’ informazione e la consultazione dei lavoratori.Le spese relative ai negoziati sono sostenute dalla direzione centrale, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente il proprio mandato. I membri della delegazione speciale di negoziazione, dipendenti dall’ impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, i membri del Cae, nonché i rappresentanti dei lavoratori che operano nell’ ambito della procedura per l’ informazione e la consultazione, hanno diritto, se dipendenti dalla sede italiana, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti, in misura non inferiore a otto ore trimestrali, consensualmente assorbibili fino a concorrenza in caso di accordi che abbiano stabilito condizioni di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla legge vigente. Inoltre vengono applicate le disposizioni contenute negli articoli 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ( c.d. Statuto dei lavoratori).

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