Verso il divieto d’ uso dei coloranti azoici

Lo prevede la Posizione Comune (CE) N. 31/2002 definita dal Consiglio il 18 febbraio 2002

I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più ammine aromatiche, in concentrazioni individuabili, cioè superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parti colorate degli stessi non devono essere usati in articoli tessili e in cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle e la cavità orale umana. Il Comitato scientifico per tossicità, ecotossicità ed ambiente (CSTEA), consultato dalla Commissione europea, ha confermato che il potenziale cancerogeno dei prodotti tessili e del cuoio tinti con alcuni coloranti azoici desta preoccupazione. Infatti, i prodotti tessili e in cuoio contenenti taluni coloranti azoici possono rilasciare alcune arilammine potenzialmente cancerogene. Per proteggere la salute umana occorre proibire l’ uso dei coloranti azoici pericolosi nonché la commercializzazione di alcuni prodotti tinti con tali sostanze.Questo il contenuto della Posizione Comune ( CE) N. 31/2002 definita dal Consiglio il 18 febbraio 2002 in vista dell’ adozione di una nuova direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante la diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ( coloranti azoici), pubblicata sulla G.U.C.E. C 119 E/7 del 22 maggio 2002. Tale Posizione Comune del Consiglio parte dal presupposto che le restrizioni previste o già vigenti in alcuni Stati membri per quanto riguarda l ‘impiego di prodotti tessili e in cuoio tinti con coloranti azoici incidono sul completamente e sul funzionamento del mercato interno. Occorre pertanto ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in questo settore e di conseguenza modificare l ‘ allegato I della direttiva 76/769/CEE . In particolare, l’ allegato della nuova direttiva prevede che non devono essere usati i coloranti azoici in articoli tessili e in cuoio, come abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo, calzature, guanti, cinturini per orologi, borse portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, copri sedie, borse portate attorno al collo, giocattoli tessili e in cuoio o rivestiti con tessili e cuoio, filati e tessuti destinati al consumatore finale. In deroga a quanto disposto, fino al 1° gennaio 2005, questa disposizione non verrà applicata agli articoli tessili prodotti con fibre riciclate se le ammine sono rilasciate dai residui derivanti da precedenti colorazioni delle medesime fibre e se le ammine elencate in allegato sono rilasciate in concentrazioni inferiori a 70 ppm.

Fonte: Eur-Lex

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