Determinazione e gestione del rumore ambientale

La Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002

A partire dal 2007, gli Stati membri della Comunità dovranno adottare criteri uniformi per la misurazione dell’ inquinamento acustico prodotto nei centri urbani (con oltre 250 mila abitanti), sulle vie di comunicazione più trafficate (assi stradali con percorrenza che supera i 6 milioni di veicoli l’ anno, assi ferroviari con più di 60 mila treni l’anno, aeroporti con più di 50 mila movimenti l’ anno). Questo è quanto stabilito dalla Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. La nuova direttiva intende fornire fra l’ altro una base per sviluppare e completare l’ attuale serie di misure comunitarie relative alle emissioni acustiche prodotte dalle principali sorgenti, in particolare, come abbiamo accennato, veicoli stradali e su rotaia e relative infrastrutture, aeromobili, attrezzature utilizzate all’ aperto e attrezzature indiustriali, macchinari mobili, e per elaborare misure complementari a breve, medio e lungo termine. Gli obiettivi della direttiva sono quelli di definire un approccio comune volto ad evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi, compreso il fastidio, dell’ esposizione al rumore ambientale. A tal fine dovranno essere progressivamente attuate le seguenti azioni: a) la determinazione dell’ esposizione al rumore ambientale mediante la mappatura acustica realizzata sulla base di metodi di determinazione comuni agli Stati membri; b) l’ informazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti; c) l’ adozione da parte degli Stati membri di piani di azione, in base ai risultati della mappatura acustica, allo scopo di evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario e, in particolare, allorchè i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché di conservare la qualità acustica dell’ ambiente quando questa è buona.La nuova direttiva non fissa nuovi limiti di emissione acustica ( che rimangono di competenza dei singoli Stati membri) ma stabilisce l’ utilizzo di ” descrittori acustici” come da allegato I della direttiva stessa per l’ elaborazione e la revisione della mappatura acustica strategica da effettuarsi entro il 30 giugno 2007. Entro il 30 giugno 2005, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri notificheranno alla Commissione gli assi stradali principali già in precedenza indicati, mentre entro il 30 giugno 2012, e successivamente ogni cinque anni, devono essere adottati gli opportuni provvedimenti, affinchè siano elaborate e, se del caso, adottate dalle autorità competenti mappe acustiche strategiche relative al precedente anno solare di tutti gli agglomerati e di tutti gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali situati nel territorio. Entro il 31 dicembre 2008 gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli agglomerati, nonché tutti gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali situati nel territorio. Le mappe acustiche strategiche dovranno essere elaborate secondo i requisiti minimi di cui all’ allegato IV della direttiva. Gli Stati membri dovranno provvedere affinchè le mappe acustiche strategiche da essi elaborate, e se del caso adottate, e i piani d’ azione da essi messi a punto siano resi disponibili e divulgati al pubblico ai sensi della normativa comunitaria pertinente, in particolare la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all’ informazione in materia di ambiente. Entro il 18 gennaio 2004 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui si riesaminano le vigenti misure comunitarie concernenti le singole sorgenti del rumore ambientale, mentre ogni cinque anni la Commissione pubblica una relazione sintetica dei dati relativi a mappe acustiche strategiche e piani d’azioni. La prima di tali relazioni sarà presentata il 18 luglio 2009.

Fonte: Eur-Lex

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