Sostanze aggiuntive a prodotti per nutrizioni particolari

Sono indicate nel Decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31 che attua la direttiva 2001/15/CE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2003.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2003, è pubblicato il Decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31 riguardante l’ ” Attuazione della direttiva 2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare”.L’ art. 1 del citato decreto legislativo, relativo alla disciplina di tali sostanze, precisa che all’ interno delle categorie di sostanze aggiuntive per scopi nutrizionali specifici agli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, elencate nell’ allegato 1, solo le sostanze chimiche figuranti in corrispondenza di ciascuna categoria possono essere usate per la fabbricazione dei prodotti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111. Il citato decreto legislativo del 1992-che in materia ha recepito la direttiva 89/398/CEE- distingue all’ art. 1 i prodotti destinati ad una alimentazione particolare quei prodotti alimentari che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, presentano le seguenti caratteristiche: a) si distinguono nettamente dagli alimenti di consumo corrente; b) sono adatti all’ obiettivo nutrizionale indicato; c) vengono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo. Devono quindi rispondere alle esigenze nutrizionali particolari delle seguenti categorie di persone: a) le persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato; b) le persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono trarre benefici particolari dall’ assunzione controllata di talune sostanze negli alimenti; c) i lattanti o i bambini nella prima infanzia, in buona salute. I soli prodotti alimentari di cui sopra, lettere a) e b) possono essere caratterizzati dall’ indicazione ” dietetico” o ” di regime”.Con il nuovo decreto legislativo n. 31 del 14 febbraio 2003 di recepimento della direttiva 2001/15/CE del 15 febbraio 2001 viene aggiornato l’ elenco delle sostanze con scopi nutrizionali specifici che possono essere aggiunte a prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, come gli AFMS ( alimenti dietetici destinati a fini medici speciali), gli ADAP ( alimenti destinati ad una alimentazione particolare, compresi gli AFMS ma esclusi gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia. Nelle norme transitorie e finali ( art. 3) viene, comunque, precisato che fino e non oltre il 31 marzo 2004 è consentita la commercializzazione dei prodotti non conformi all’attuale decreto.

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