Il Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, pubblicato nel S.O. n. 61 della Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 che attua due direttive comunitarie.
Nel Supplemento ordinario n. 61 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-serie generale- n. 87 del 14 aprile 2003, è pubblicato il Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 relativo alla ” Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’ organizzazione dell’ orario di lavoro”. La direttiva 93/104/CE del Consiglio UE del 23 novembre 1993 è stata adottata tenendo presente sia le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, sia la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata nel Consiglio di Strasburgo del 9 dicembre 1989, strumenti legislativi attraverso i quali, tra l’ altro, è previsto che la realizzazione del mercato interno debba portare ad un progresso anche per quanto riguarda la durata e l’ organizzazione dell’ orario di lavoro e le forme diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, il lavoro temporaneo e il lavoro stagionale. Con questa direttiva, sono stati stabiliti criteri uniformi nell’ ambito comunitario per quanto riguarda i periodi minimi di riposo giornaliero , riposo settimanale, ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro, oltre a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro. Inoltre, tale direttiva ” si applica a tutti i settori di attività, privati o pubblici, ai sensi dell’ art. 2 della direttiva 89/391/CEE ( sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro), fatto salvo l’ articolo 17 della presente direttiva, ad eccezione dei trasporti aerei, ferroviari, stradali e marittimi, della navigazione interna, della pesca in mare, delle altre attività in mare, nonché delle attività dei medici in formazione”. La seconda direttiva richiamata nel decreto legislativo, ovvero la direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2000, modifica la citata precedente direttiva, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi, come il ” lavoratore mobile”, cioè qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso un’ impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o per via navigabile; ” lavoro offshore”, cioè l’attività svolta prevalentemente su un’installazione offshore ( compresi gli impianti di perforazione),o a partire da essa, direttamente o indirettamente legata all’ esplorazione, all’ estrazione o allo sfruttamento di di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonché le attività d’ immersione collegate a tali attività, effettuate sia a partire da un’ installazione offshore che da una nave. Inoltre è stato inserito il concetto di ” riposo adeguato”, cioè il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano l’ organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine. Con l’emanazione del Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 di attuazione delle citate direttive comunitarie, vengono così definite le nozioni di orario normale di lavoro ( 40 ore settimanali), ferie ( almeno quattro settimane all’ anno), riposo ( almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni), lavoro straordinario, lavoro notturno e la sua durata massima (l’idoneità va accertata da strutture pubbliche competenti), lavori a turni, lavoro mobile, lavoro offshore. In linea generale, salvo previsione contraria dei contratti collettivi di lavoro, è previsto che la durata media del lavoro ( che deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi) non superi ( per ogni periodo di sette giorni) le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
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