Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Il Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 che recepisce la direttiva 2000/78/CE pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2003.

Proseguendo nel recepimento delle direttive europee sui diritti relativi alla parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall’ età, dall’ orientamento sessuale, ma soprattutto indipendentemente dalla razza e dall’ origine etnica di cui abbiamo scritto nella precedente News, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2003 è pubblicato il Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 riguardante l’ Attuazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento on materia di occupazione e di condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinchè i fattori precedentemente citati non siano causa di discriminazione, in un’ ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini. Il principio di parità di trattamento deve essere applicato a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato, con specifico riferimento alle seguenti aree: a) accesso all’ occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione; b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni di licenziamento; c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; d) affiliazione e attività nell’ ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le disposizioni in materia di : a) condizioni di ingresso, soggiorno e accesso all’ occupazione, all’ assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato; b) sicurezza e protezione sociale; c) sicurezza pubblica, tutela dell’ ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute; d) stato civile e prestazioni che ne derivano; e) forze armate, limitatamente ai fattori di età e di handicap.

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