La Decisione n. 280/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ 11 febbraio 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 49/1 del 19 febbraio 2004.
Con Decisione n.280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ 11 febbraio 2004 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 49/1 del 19 febbraio 2004 – viene istituito un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità che ha l’obiettivo di consentire ai Paesi che aderiscono al Protocollo di Kyoto di dimostrare ciò che è stato fatto,come prevede l’ art. 2 dello stesso Protocollo ,per il raggiungimento degli obiettivi assunti. Infatti, la convenzione UNFCCC impegna la Comunità e i suoi Stati membri a elaborare, aggiornare periodicamente, pubblicare e riferire alla Conferenza delle parti gli inventari nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’ assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, applicando metodologie comparabili stabilite di comune accordo dalla Conferenza delle parti. Sono ,quindi, necessari un monitoraggio completo e una regolare valutazione delle emissioni comunitari di gas a effetto serra.In base alle premesse della presente Decisione una comunicazione tempestiva e accurata di informazioni permetterebbe una pronta determinazione dei livelli di emissione a norma della Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l’ approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto, allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’ adempimento dei relativi impegni e consentirebbe così un tempestivo accertamento dell’ammissibilità a partecipare ai meccanismi di flessibilità del protocollo di Kyoto. Pertanto, la Decisione n. 280/2004 – il cui testo viene riportato nel link – istituisce un meccanismo di elaborazione e attuazione di programmi nazionali e di un programma comunitario di limitazione-riduzione dei gas a effetto serra,comprensivi del monitoraggio ” trasparente e accurato” dei progressi effettuativi e previsti degli Stati membri,compreso il contributo dato dalle misure comunitarie a sostegno degli impegni assunti dalla Comunità e dagli Stati membri relativi alla limitazione e/o alla riduzione di tutte le emissioni di gas a effetto serra a norma della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto. Per la valutazione dei progressi effettuati e per consentire la preparazione di relazioni annuali da parte della Comunità, gli Stati membri determinano e riferiscono alla Commissione europea- entro il 15 gennaio di ogni anno: -le emissioni dei gas serra di origine antropica elencati nell’allegato A del protocollo di Kyoto( biossido di carbonio, metano, protossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro i zolfo) relative all’anno precedente; – i dati provvisori sulle emissioni di monossido di carbonio,biossido di zolfo,ossidi di azoto e composti organici volatili (COV);-le informazioni riguardanti la contabilità delle emissioni e degli assorbimenti dovuti alla destinazione d’uso del terreno,a cambiamenti in tale destinazione e alla silvicultura;gli elementi del rapporto sull’ inventario nazionale necessari per la preparazione del rapporto sull’ inventario comunitario sui gas a effetto serra,come informazioni sulla valutazione di qualità/ controllo di qualità,una valutazione generale d’incertezza,una valutazione generale di completezza e informazioni sui nuovi calcoli effettuati. E’ prevista inoltre la tenuta di registri nazionali dove vengono accuratamente contabilizzate le quantità assegnate,le unità di assorbimento,le unità di riduzione delle emissioni e le riduzioni delle emissioni certificate, rilasciate ,detenute,cedute,acquistate, soppresse o ritirate, ecc.
Fonte: Eur-Lex
Approfondimenti