Risarcimento dei danni causati dall’ inquinamento da idrocarburi

La Decisione del Consiglio del 2 marzo 2004 e il testo del Protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 78/22 del 16 marzo 2004 è pubblicata la Decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare o ratificare, nell’ interesse della Comunità europea, il protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull’ istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall’ inquinamento da idrocarburi, o ad aderirvi e che autorizza Austria e Lussemburgo, nell’ interesse della Comunità europea, ad aderire agli strumenti di riferimento. Il testo integrale del protocollo ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 78/24 del 16 marzo 2004) – che riportiamo nel link, tradotto nella lingua italiana – è stato siglato a Londra il 16 maggio 2003 e aperto alla firma degli Stati dal 31 luglio 2003 al 30 luglio 2004. Dopo quest’ ultima data sarà trasmesso al segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e quindi pubblicato ai sensi dell’ art. 102 della Carta delle Nazioni Unite. Il protocollo alla convenzione internazionale del 1992 sull’ istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni provocati da inquinamento da idrocarburi è finalizzato a garantire risarcimenti adeguati, rapidi ed efficaci alle persone che subiscono un danno causato da inquinamento da idrocarburi provocato da idrocarburi.Aumentando sensibilmente i massimali di risarcimento previsti dall’ attuale meccanismo internazionale, il protocollo per il fondo complementare colma una delle principali carenze della regolamentazione internazionale in materia di responsabilità civile in caso di inquinamento di idrocarburi.Il protocollo – che indica sia la ” convenzione CLC del 1992 sulla responsabilità civile, sia la “convenzione Fondo del 1992” sull’ istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni – viene applicato esclusivamente: a) ai danni da inquinamento causati i) nel territorio di uno Stato contraente, incluse le acque territoriali; e ii) nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente, definita conformemente alle norme del diritto internazionale, o, qualora uno Stato contraente non abbia fissato tale zona, in una fascia di mare situata al di là delle acque territoriali di detto Stato contraente e ad esse contigua, conformemente al diritto internazionale, che si estende non oltre le 200 miglia nautiche dalla linea di base a partire dalla quale è misurata la larghezza delle acque territoriali; b) a misure preventive, ovunque esse siano adottate, destinate a prevenire o limitare al minimo i danni.

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo