l Regolamento (CE) N: 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 142/1 del 30 aprile 2004.
La Comunità europea fissa come priorità di proteggere e di migliorare la salute umana prevenendo le malattie umane, in particolare le malattie trasmissibili, nonché diu far fronte alle minacce che possono pesare sulla salute al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute dei cittadini europei. Una risposta efficace ai focolai di malattie richiede dagli Stati membri un approccio coerente e il contributo di professionisti della sanità pubblica, coordinati a livello comunitario. Per raggiungere tale obiettivo, la Comunità ha ritenuto opportuno creare un’ agenzia indipendente, denominata Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie che dovrà costituire una fonte comunitaria di consulenza, di assistenza e di perizia scientifica indipendenti basata sul proprio personale medico, scientifico ed epidemiologico in possesso di formazione adeguata o sulle istanze competenti riconosciute in grado di agire a nome delle autorità degli Stati membri responsabili per la salute pubblica. E ciò è quanto prevede il Regolamento (CE) N. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea L 142/1 del 30 aprile 2004 – con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.E’ opportuno ricordare che la Decisione n. 2119/98/CE prevede espressamente il miglioramento della densità e dell’ efficacia delle reti di sorveglianza specializzate delle malattie trasmissibili esistenti tra gli Stati membri, sulle quali le azioni comunitarie devono appoggiarsi, e la necessità di incoraggiare la cooperazione con i Paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti nel settore della sanità pubblica e, in particolare di puntare ad una più stretta collaborazione con l’ Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Il Regolamento (CE) adottato, definisce, fra l’ altro, le procedure di cooperazione del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie, ovvero dell’ Agenzia europea indipendente per la prevenzione e il controllo delle malattie, con la suddetta organizzazione. La missione del Centro, ovvero dell’ Agenzia è quello di individuare, valutare e comunicare, in particolare, i rischi attuali ed emergenti che rappresentano per la salute umana le malattie trasmissibili. In presenza di altri focolai di una malattia grave, di origine sconosciuta, suscettibile di diffondersi nel territorio o sino al territorio della Comunità, il Centro agisce di propria iniziativa fino all’ individuazione della fonte del focolaio. In presenza di un focolaio che non sia palesemente provocato da una malattia trasmissibile, il Centro opera solo in collaborazione con l’ autorità competente su richiesta della stessa.
Fonte: Eur-Lex
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