Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.209 del 6 settembre 2004 il Decreto Interministeriale 26 luglio 2004, n. 231 contenente il Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.

In considerazione che il Ministero delle comunicazioni ha favorevolmente valutato l’ estensione alla pesca costiera degli apparati radiotelefonici a chiamata selettiva digitale (DSC)di tipo semplificato classe “D” ed “E”di cui al decreto legislativo n.269 del 2001 e ritenuta l’opportunità di assimilare le unità asservite agli impianti di pesca a quelle adibite alla pesca costiera, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro delle telecomunicazioni ha adottato il Decreto 26 luglio 2004, n. 231 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2004 – contenente il “ Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera “. In base a tali integrazioni e modifiche, è previsto,fra l’altro, che le navi e galleggianti di 5a categoria,destinati stabilmente al servizio di impianti di pesca realizzati all’ interno di lagune , nelle foci e nei fiumi o nelle rade, il regolamento si applica con le limitazioni di cui al comma 1, del decreto 5 agosto 2002,n.218, a prescindere dalla stazza. Inoltre,le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione al solo mare Adriatico, così come individuato dall’ Organizzazione Idrografica Internazionale di Monaco nella linea congiungente Capo Santa Maria di Leuca con Lumi i Butrintit, sulle coste albanesi devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo.Fino al 31 dicembre 2004,le navi da pesca di stazza lorda inferiore a 30 tonnellate devono essere dotate di: a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF), b) un EPIRB satellitare(406 Mhz. Le navi da pesca di stazza uguale o superiore a 30 tonnellate devono anche essere dotate di stazione radiotelefonica ad onde ettometriche, se effettuano la navigazione oltre 20 miglia dalla costa. Le navi dotate di apparato “blue box” in grado di inviare messaggi di allarme tramite INMARSAT, previo parere favorevole del Ministero delle comunicazioni , possono essere esentate dall’ obbligo di avere l’EPIRB 406 Mhz. All’ allegato 1 del decreto è riportato l’elenco equipaggiamento marittimo di “ tipo approvato”.

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