Sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2005 è pubblicato il Decreto Legislativo 17 gennaio 2005, n. 13 riguardante l Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa allintroduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.
Dunque, nuove norme e procedure per lintroduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento negli aeroporti degli Stati membri dellUnione Europea e per linquinamento acustico. Per quanto riguarda lItalia, il recepimento della direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure specifiche in materia, è avvenuto con lemanazione del Decreto Legislativo 17 gennaio 2005, n. 13 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2005 le cui restrizioni operative adottate spetterà allE.N.A.C. (Ente Nazionale per lAviazione Civile) darne immediata comunicazione ai Ministeri dellambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, alle regioni ed agli enti locali interessati.
Il decreto stabilisce le condizioni e le modalità per ladozione negli aeroporti italiani volte a ridurre o vietare laccesso di velivoli in un determinato aeroporto, compresi gli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico di velivoli civili, nei quali è rilevato un superamento dei limiti acustici stabiliti dalle vigenti norme per le zone di rispetto individuate in attuazione dellart. 3, comma 1, lettera m), numero 3) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni.
Nellaffrontare ik problemi dellinquinamento acustico negli aeroporti, il decreto sottolinea che si adotta un approccio equilibrato, al fine di individuare le misure più idonee ad ottenere il massimo beneficio ambientale al minor costo, salvaguardando le esigenze del mercato interno, e possono essere presi in considerazione, se del caso, incentivi di ordine economico. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle emissioni acustiche dei voli di Stato e dei voli effettuati per fini di preminente interesse pubblico, di sicurezza nazionale, di emergenza, di soccorso, di protezione civile, di pubblica sicurezza e militari. Allinterno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Comitato tecnico-consultivo, composto da dieci tecnici, che ha il compito di emettere linee di indirizzo per ladozione delle restrizioni operative ed individuare e comunicare allE.N.A.C. le ipotesi di eventuali restrizioni operative ritenute idonee.
Il decreto stabilisce le condizioni e le modalità per ladozione negli aeroporti italiani volte a ridurre o vietare laccesso di velivoli in un determinato aeroporto, compresi gli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico di velivoli civili, nei quali è rilevato un superamento dei limiti acustici stabiliti dalle vigenti norme per le zone di rispetto individuate in attuazione dellart. 3, comma 1, lettera m), numero 3) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni.
Nellaffrontare ik problemi dellinquinamento acustico negli aeroporti, il decreto sottolinea che si adotta un approccio equilibrato, al fine di individuare le misure più idonee ad ottenere il massimo beneficio ambientale al minor costo, salvaguardando le esigenze del mercato interno, e possono essere presi in considerazione, se del caso, incentivi di ordine economico. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle emissioni acustiche dei voli di Stato e dei voli effettuati per fini di preminente interesse pubblico, di sicurezza nazionale, di emergenza, di soccorso, di protezione civile, di pubblica sicurezza e militari. Allinterno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Comitato tecnico-consultivo, composto da dieci tecnici, che ha il compito di emettere linee di indirizzo per ladozione delle restrizioni operative ed individuare e comunicare allE.N.A.C. le ipotesi di eventuali restrizioni operative ritenute idonee.
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