Con Sentenza del 1° febbraio 2005, il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del lavoro ha condannato il Dirigente di un Istituto scolastico al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, morale ed esistenziale)per la condotta mobbizzante tenuta dallo stesso nei confronti di un proprio dipendente con funzione di direttore amministrativo.
Il lavoratore vittima del mobbing che provi che le conseguenze pregiudizievoli sono in rapporto di casualità con le attività persecutorie compiute per nuocerlo ha diritto alla riparazione di tutti gli aspetti non patrimoniali di danno sofferti, anche se per la liquidazione non potrà che farsi ricorso al criterio dellequità, trattandosi di riparare la lesione di valori inerenti alla persona.
Lo ha stabilito il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza 1° febbraio 2005 (vedi link), condannando il Dirigente di un Istituto scolastico al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, morale ed esistenziale) per la condotta mobbizzante tenuta dallo stesso nei confronti di un proprio dipendente con funzione di direttore amministrativo. Il Giudice del Lavoro ha accertato che la condotta posta in essere è stata atta a concretare lazione del mobbing come definita nellambito della psicologia del lavoro, ovvero la creazione di una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente e in costante progresso allinterno del luogo di lavoro, in cui gli attacchi reiterati e sistematici hanno lo scopo di danneggiare la salute, i canali di comunicazione, il flusso di informazione, la reputazione e/o la professionalità della vittima.
Lo ha stabilito il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza 1° febbraio 2005 (vedi link), condannando il Dirigente di un Istituto scolastico al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, morale ed esistenziale) per la condotta mobbizzante tenuta dallo stesso nei confronti di un proprio dipendente con funzione di direttore amministrativo. Il Giudice del Lavoro ha accertato che la condotta posta in essere è stata atta a concretare lazione del mobbing come definita nellambito della psicologia del lavoro, ovvero la creazione di una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente e in costante progresso allinterno del luogo di lavoro, in cui gli attacchi reiterati e sistematici hanno lo scopo di danneggiare la salute, i canali di comunicazione, il flusso di informazione, la reputazione e/o la professionalità della vittima.
Fonte: Tribunale di Agrigento
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