OGM: valutazione del rischio per l’agrobiodiversità e la filiera agroalimentare

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 29 marzo 2005 è pubblicato il Decreto 19 gennaio 2005 del Ministero delle politiche agricole e forestali relativo alle “Prescrizioni per la valutazione del rischio per l’agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell’ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall’immissione sul mercato..

Il Decreto 19 gennaio 2005, emanato dal Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell’art.8, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 che recepisce la direttiva 2001/18/CE definisce le prescrizioni ai fini della valutazione dei rischi per l’agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, connessi con l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM), per qualsiasi fine diverso dall’immissione sul mercato. Acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico di coordinamento, costituito appositamente con provvedimento del Ministero delle politiche agricole e forestali, il decreto definisce i protocolli tecnici per la gestione del rischio delle singole specie di OGM, protocolli che saranno aggiornati e/o modificati sulla base di ulteriori conoscenze scientifiche.
Il decreto precisa che, fatte salve le disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque intenda effettuare una emissione deliberata di OGM nell’ambiente per qualsiasi fine diverso dall’immissione sul mercato è tenuto a:
a) effettuare l’emissione deliberata nei siti individuati dalle singole regioni e province autonome;
b) effettuare un’analisi e valutazione del rischio che l’emissione comporta nello specifico sistema agroecologico regionale secondo quanto previsto nell’allegato al presente decreto;
c) effettuare l’emissione deliberata in conformità alle indicazioni contenute nei protocolli tecnici operativi di cui all’art. 1, comma 2.

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