Dispositivi di protezione individuale (DPI): filtri antipolvere

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE l 80/76 del 17 marzo 2006 è pubblicata la Decisione 2006/216/CE della Commissione del 16 marzo 2006 relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma EN 143:2000 “Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Filtri antipolvere -Requisiti, prove, marcatura” in conformità alla direttiva 89/696/CEE del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale.

Come noto la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concerne il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri dell’UE relative ai dispositivi di protezione individuale e stabilendo che possono essere immessi sul mercato e in servizio soltanto se assicurano la salute e la sicurezza degli utilizzatori, senza compromettere la salute e la sicurezza di altre persone, di animali domestici o di beni, quando sono trattati debitamente e utilizzati conformemente all’impiego.
Poiché, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1 della citata direttiva, la Commissione europea e la Francia hanno sollevato un’obiezione formale per il fatto che la norma EN 143:2000 “Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Filtri antipolvere”, approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) il 7 gennaio 2000 non soddisfa completamente i requisiti essenziali di salute e di sicurezza per quanto riguarda i filtri antipolvere, la cui efficacia di filtrazione è ottenuta esclusivamente o parzialmente utilizzati basati su fibre non tessute caricate elettricamente (“filtri elettrostatici”), non rispetta il requisito di “protezione respiratoria”, con l’adozione della Decisione 2006/216/CE della Commissione del 16 marzo 2006 i riferimenti della norma armonizzata EN 143:2000 sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato alla citata nuova Decisione.
Per cui, quando vengono pubblicati i riferimenti alle norme nazionali che recepiscono la norma armonizzata, gli Stati membri devono aggiungere un’avvertenza identica a quella figurante nell’allegato alla Decisione del 16 marzo 2006.

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo