Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 64/52 del 4 marzo 2006 è pubblicata la Direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente linquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nellambiente idrico della Comunità
Con la Direttiva 2006/11/CE vengono fornite, nellambito della tutela delle acque, nuove indicazioni comunitarie per ridurre gli inquinanti pericolosi. La direttiva, pertanto, si applica:
-alle acque interne superficiali;
-alle acque marine territoriali;
-alle acque interne del litorale.
Gli Stati membri dovranno prendere tutti i provvedimenti idonei allattuazione delle misure che essi avranno adottato , in base alla stessa direttiva, per non aumentare linquinamento delle acque che non rientrano nel campo di applicazione.
Essi dovranno inoltre vietare qualsiasi atto volto a eludere, con o senza intenzione, le disposizioni della direttiva.
In nessun caso lapplicazione delle misure adottate in virtù della citata direttiva può aggravare, direttamente o indirettamente, linquinamento delle acque.
Uno o più Stati membri possono, ove occorra, stabilire individualmente o congiuntamente disposizioni più severe di quelle previste dalla direttiva, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 15 febbraio 2006.
LAutorità competente dovrà procedere a un inventario degli scarichi effettuati nelle acque che possono contenere sostanze alle quali sono applicabili norme di emissione.
-alle acque interne superficiali;
-alle acque marine territoriali;
-alle acque interne del litorale.
Gli Stati membri dovranno prendere tutti i provvedimenti idonei allattuazione delle misure che essi avranno adottato , in base alla stessa direttiva, per non aumentare linquinamento delle acque che non rientrano nel campo di applicazione.
Essi dovranno inoltre vietare qualsiasi atto volto a eludere, con o senza intenzione, le disposizioni della direttiva.
In nessun caso lapplicazione delle misure adottate in virtù della citata direttiva può aggravare, direttamente o indirettamente, linquinamento delle acque.
Uno o più Stati membri possono, ove occorra, stabilire individualmente o congiuntamente disposizioni più severe di quelle previste dalla direttiva, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 15 febbraio 2006.
LAutorità competente dovrà procedere a un inventario degli scarichi effettuati nelle acque che possono contenere sostanze alle quali sono applicabili norme di emissione.
Fonte: Eur-Lex
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