Chiarimenti da parte dell’Inail con la Circolare del 12 aprile 2006 n. 22
Chiarimenti da parte dell’Inail a proposito degli infortuni sul posto di lavoro dei lavoratori intermittenti. Con la circolare n. 22 del 12 aprile 2006, l’Istituto ha infatti fornito utili chiarimenti a proposito della tutela economica spettante in caso di infortunio sul lavoro ad un lavoratore intermittente. Ai fini del computo dell’indennità temporanea assoluta, il minor importo percepito a titolo di indennità di disponibilità va adeguato al salario previsto per un giorno di lavoro.
In particolare l’Istituto precisa che:
– il premio assicurativo è calcolato sull’insieme delle retribuzioni corrisposte, compresa l’indennità di disponibilità (derogando alla regola del minimale);
– l’indennità di disponibilità è invece esclusa dalla base retributiva per il calcolo della prestazione assicurativa INAIL;
– in caso di corresponsione del trattamento di disponibilità, ai fini del calcolo dell’indennità, per i periodi di mancata prestazione l’INAIL applicherà le regole di integrazione della retribuzione previste dall’art. 116 del T.U. (applicazione della retribuzione media giornaliera percepita nei periodi di effettiva prestazione);
– la denuncia istantanea deve essere trasmessa solo al momento della costituzione del rapporto e alla sua cessazione (non dovendo quindi comunicare i periodi di mancata effettuazione della prestazione).
In particolare l’Istituto precisa che:
– il premio assicurativo è calcolato sull’insieme delle retribuzioni corrisposte, compresa l’indennità di disponibilità (derogando alla regola del minimale);
– l’indennità di disponibilità è invece esclusa dalla base retributiva per il calcolo della prestazione assicurativa INAIL;
– in caso di corresponsione del trattamento di disponibilità, ai fini del calcolo dell’indennità, per i periodi di mancata prestazione l’INAIL applicherà le regole di integrazione della retribuzione previste dall’art. 116 del T.U. (applicazione della retribuzione media giornaliera percepita nei periodi di effettiva prestazione);
– la denuncia istantanea deve essere trasmessa solo al momento della costituzione del rapporto e alla sua cessazione (non dovendo quindi comunicare i periodi di mancata effettuazione della prestazione).
Fonte: www.inail.it
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