Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 271/53 del 30 settembre 2006 è pubblicato la Direttiva 2006/77/CE della Commissione del 29 settembre 2006 che modifica lallegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai livelli massimi dei composti organoclorurati nellalimentazione animale.
Tenendo presente che la direttiva 2002/32/CE del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nellalimentazione degli animali, vieta luso di prodotti con un contenuto di sostanze superiore a livelli massimi fissati nellallegato I della direttiva stessa e considerando che lallegato I sarebbe stato riesaminato in base a valutazioni scientifiche aggiornate dei rischi che escludessero ogni diluizione dei prodotti contaminati non conformi, la Commissione , prendendo atto di quanto segnalato dallAutorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che ha adottato un parere dal quale è emerso che mangimi per pesci , contenenti percentuali relativamente elevate di olio di pesce nella formulazione contengono livelli significativi di aldrin/dialdrin , ha ritenuto opportuno modificare le attuali disposizioni.
Pertanto in base ai risultati scientifici e ai dati di controllo di alcune sostanze oltre al al drin/dialdrin, anche dellendosulfan, esaclorocicloesani ed endrin, la Commissione ha adottato la direttiva 2006/77/CE che modifica lallegato I della direttiva 2002/32/CE sostituendo le righe da 17 a 26 con lindicazione, per ogni sostanza indesiderata, del contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime avente un tasso di umidità del 12%.
Pertanto in base ai risultati scientifici e ai dati di controllo di alcune sostanze oltre al al drin/dialdrin, anche dellendosulfan, esaclorocicloesani ed endrin, la Commissione ha adottato la direttiva 2006/77/CE che modifica lallegato I della direttiva 2002/32/CE sostituendo le righe da 17 a 26 con lindicazione, per ogni sostanza indesiderata, del contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime avente un tasso di umidità del 12%.
Fonte: Eur-Lex
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