Divieto dell’uso dei trucioli di legno nella produzione vinicola

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2006 è pubblicato il Decreto 2 novembre 2006 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali relativo al “Divieto dell’uso dei pezzi di legno di quercia nell’elaborazione dei vini di qualità prodotti in regione dterminate (V.Q.P.R.D.).

Richiamandosi al Regolamento(CE) n. 2165/2005 del Consiglio del 10 dicembre 2005 recante modifiche al regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (organizzazione comune del mercato vitivinicolo) e con il quale , in particolare, all’allegato V, punto 4, è stato inserito, tra le pratiche e trattamenti enologici che possono essere utilizzati nella comunità, come l’uso di pezzi di legno di quercia nella lavorazione dei vini, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha ritenuto opportuno intervenire con il Decreto 2 novembre 2006 stabilendo che l’uso della pratica enologica citata non venga generalizzata nell’elaborazione dei vini V.Q.P.R.D. italiani, considerando che le produzioni agroalimentari di qualità costituiscono un patrimonio irrinunciabile per l’Italia e che bisogna tutelarne sia la loro qualità intrinseca , sia l’immagine.

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