Indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2007 è pubblicato il Decreto Legislativo 27 settembre 2007,n.178 contenente le “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 8 febbraio 2006,n.114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, nonché attuazione della direttiva 2006/142/CE.

Il presente decreto legislativo è stato emanato in quanto si è ritenuta la necessità di introdurre disposizioni integrative al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, sia per meglio precisare le condizioni di esenzione dall’obbligo di indicazione degli ingredienti in etichetta, sia per dare attuazione, in applicazione dell’articolo 4 della legge n. 62 del 2005, alla direttiva 2006/142/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, con la quale viene integrato l’elenco degli allergeni di cui alla direttiva 2003/89/CE:
Ad esempio, l’indicazione degli ingredienti non è richiesta nel caso di formaggi, del burro, del latte e delle creme di latte fermentati, solo se utilizzati come prodotti finiti, mentre nel decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, all’allegato 1, sezione III sono aggiunti i seguenti ingredienti: “Lupini e prodotti derivati, Molluschi e prodotti derivati”.
Le etichette non conformi a quanto sopra indicato possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2008.
I prodotti non conformi a quanto previsto, etichettati prima del 23 dicembre 2008, possono essere venduti fino ad esaurimento delle scorte.
LG-FF

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