Razzismo e xenofobia: Il C consiglio UE propone una lotta mediante il diritto penale.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 328/55 del 6 dicembre 2008 è pubblicata la Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

In considerazione che il razzismo e la xenofobia costituiscono violazioni dirette dei principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto, principi sui l’Unione europea è fondata e che sono comuni agli Stati membri, il Consiglio ha adottato la Decisione quadro 2008/913/GAI del 28 novembre 2008.

Tale Decisione – che abroga l’azione comune 96/443/GAI dato che, con l’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, essa risulta superata – stabilisce all’articolo 1 (Reati di stampo razzista e xenofobo) che:

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i seguenti comportamenti intenzionali siano resi punibili:
a) l’istigazione pubblica alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica;
b) la perpetrazione di uno degli atti di cui alla lettera a) mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale;
c) l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6,7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro;
d) l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti all’articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all’accordo di Londra dell’8 agosto 1945, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro.

Ciascuno Stato membro dovrà adottare le misure necessarie affinché i comportamenti sopra indicati siano resi punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive, che possano prevedere anche la reclusione per una durata massima compresa almeno da uno a tre anni.

Sono anche previste Sanzioni anche per coloro che sono considerate “persone giuridiche”, ovvero qualsiasi entità che abbia tale status in forza del diritto nazionale, applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell’esercizio dell’autorità statale e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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