Sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2009 è pubblicato il Decreto 18 dicembre 2008 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare concernente Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dellarticolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate allart. 2 del decreto legislativo n. 79/1999, escluso il comma 15, nonché le definizioni riportate allarticolo 2 del decreto legislativo n. 387/2003, come di seguito integrate:
a) energia elettrica incentivata è la quantità di energia elettrica avente diritto agli incentivi di cui al presente decreto. Lenergia elettrica incentivata, determinata dal GSE secondo le modalità dettagliate nellallegato A, è stimata in via presuntiva nella fase qualificata dellimpianto e riconosciuta successivamente in funzione della produzione annua netta o, in acconto, in funzione della producibilità attesa ai fini del rilascio dei certificati verdi, ovvero in funzione dellenergia immessa nel sistema elettrico per lattribuzione della tariffa fissa onnicomprensiva.
b) La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili, con esclusione della fonte solare, è incentivata mediante il rilascio dei certificati verdi di cui al titolo II del presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità ivi previste. La produzione di energia elettrica mediante gli impianti di cui allarticolo 9, comma 2, continua a beneficiare dei certificati verdi secondo le modalità e alle condizioni ivi richiamate.
c) Lenergia elettrica immessa i n rete, prodotta mediante impianti eolici di potenza nominale media annua non superiore a 200 kw e mediante impianti alimentati da altre fonti rinnovabili, con esclusione della fonte solare, di potenza media annua non superiore a i MW entrati in esercitone alla data successiva al 31 dicembre 2007, ha diritto in alternativa ai certificati verdi di cui al comma I e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile alle condizioni e secondo modalità di cui l titolo III del presente decreto.
d) Ai fini dellaccesso ad entrambi i meccanismi di incentivazione di cui ai commi I e 2, il GSE provvedere a qualificare gli impianti e determinare lenergia elettrica incentivata e, con modalità e alle condizioni richiamate al titolo II e al titolo II del presente decreto, il numero dei certificati verdi ovvero la tariffa fissa onnicomprensiva cui si ha diritto.
a) energia elettrica incentivata è la quantità di energia elettrica avente diritto agli incentivi di cui al presente decreto. Lenergia elettrica incentivata, determinata dal GSE secondo le modalità dettagliate nellallegato A, è stimata in via presuntiva nella fase qualificata dellimpianto e riconosciuta successivamente in funzione della produzione annua netta o, in acconto, in funzione della producibilità attesa ai fini del rilascio dei certificati verdi, ovvero in funzione dellenergia immessa nel sistema elettrico per lattribuzione della tariffa fissa onnicomprensiva.
b) La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili, con esclusione della fonte solare, è incentivata mediante il rilascio dei certificati verdi di cui al titolo II del presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità ivi previste. La produzione di energia elettrica mediante gli impianti di cui allarticolo 9, comma 2, continua a beneficiare dei certificati verdi secondo le modalità e alle condizioni ivi richiamate.
c) Lenergia elettrica immessa i n rete, prodotta mediante impianti eolici di potenza nominale media annua non superiore a 200 kw e mediante impianti alimentati da altre fonti rinnovabili, con esclusione della fonte solare, di potenza media annua non superiore a i MW entrati in esercitone alla data successiva al 31 dicembre 2007, ha diritto in alternativa ai certificati verdi di cui al comma I e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile alle condizioni e secondo modalità di cui l titolo III del presente decreto.
d) Ai fini dellaccesso ad entrambi i meccanismi di incentivazione di cui ai commi I e 2, il GSE provvedere a qualificare gli impianti e determinare lenergia elettrica incentivata e, con modalità e alle condizioni richiamate al titolo II e al titolo II del presente decreto, il numero dei certificati verdi ovvero la tariffa fissa onnicomprensiva cui si ha diritto.
(LG-FF)
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