L’articolo 14 della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (Direttiva Seveso 2)
Sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, stabilisce che gli Stati membri “provvedono affinché, non appena possibile dopo che si sia verificato un incidente rilevante, il gestore sia tenuto a informare l autorità competente”.
L’Articolo 15, paragrafo 1 della stessa direttiva stabilisce che gli Stati membri informano non appena possibile la Commissione degli incidenti rilevanti che si sono verificati all interno del loro territorio e che rispondano ai criteri dell allegato VI della direttiva.
L’articolo 15 , paragrafo 2 della direttiva stabilisce che raccolte le informazioni di cui all articolo 14, gli Stati membri comunicano alla Commissione l esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni i n merito a misure preventive da adottare in futuro.
Le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, devono essere comunicate per mezzo di un modulo definito nell allegato alla presente decisione.
A decorrere dal 1° dicembre 2008, gli Stati membri inviano relazioni contenenti le informazioni in conformità dell allegato alla presente decisione utilizzando lo schedario e il sistema informativo previsti dall articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 96/82/CE.
L’applicazione definitiva del modulo per la comunicazione degli incidenti rilevanti è preceduta da un periodo di prova di 5 mesi che ha avuto inizio il 1° dicembre 2008.
Se nel periodo di prova emergerà la necessità di modificare il modulo stesso, la presente decisione sarà modificata ai sensi della procedura dell’articolo 22 della direttiva 96/82/CE.
(LG-PaRa)