Infortunio mortale dell’assicurato e rendita degli orfani: sentenza Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 86 del 27 marzo 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 85, I comma, num. 2, del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), riconoscendo il diritto dell’orfano di un solo genitore naturale ad una quota della rendita.

La Corte ha affermato che “la norma impugnata, nello stabilire che la rendita infortunistica spetta nella misura del venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e del quaranta per cento se si tratta di orfani di entrambi i genitori, introduce una discriminazione fra figli naturali e figli legittimi che si pone in contrasto con gli artt. 3 e 30 Cost.
Infatti, mentre la morte del coniuge per infortunio comporta, in presenza di figli legittimi, l’attribuzione della rendita al superstite nella misura del cinquanta per cento ed a ciascuno dei figli nella misura del venti per cento, la morte per infortunio di colui che non è coniugato ed ha figli naturali riconosciuti non comporta l’attribuzione al genitore superstite di alcuna rendita per infortunio, mentre i figli hanno diritto solo al venti per cento di detta rendita.
E’ bensì vero che i figli, legittimi o naturali riconosciuti, godono – in caso di infortunio mortale del loro genitore – della rendita infortunistica nella stessa misura, ma la discriminazione deriva dal fatto che solo i figli legittimi, e non anche quelli naturali, possono godere di quel plus di assistenza che deriva dall’attribuzione al genitore superstite del cinquanta per cento della rendita.
Infatti il minore, pur trovandosi, ai fini della determinazione della misura della rendita infortunistica, in una condizione analoga a quella di chi ha perso entrambi i genitori – non essendo destinatario di alcun beneficio economico, neppure indiretto, a tali fini, per la sopravvivenza dell’altro genitore, cui non spetta, in quanto non coniugato, alcuna rendita – ha diritto solo al venti per cento di essa, e non anche al quaranta per cento spettante agli orfani di entrambi i genitori.”

AG

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