Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con Sentenza N. 236 dellAnno 2009, in seguito alla questione di legittimità sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, nonché dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con riferimento agli srtt. 3 e 97 della Costituzione nei riguardi dellart. 2, comma 434, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244-Legge finanziaria 2008.
La norma impugnata stabilisce la riduzione per scaglioni dal 2008 al 2010, del periodo di fuori ruolo riservato ai professori universitari, anche nei riguardi di coloro che già siano collocati in tale posizione. Leccezione del Giudice rimettente mette in luce lirragionevolezza del dettato legislativo in quanto la sua applicazione condurrebbe a travolgere la situazione sostanziale post in essere da un formale provvedimento amministrativo, adottato nel rispetto della disciplina vigente al momento della sua emanazione e, conseguentemente, frusterebbe laffidamento dellinteressato nella sicurezza giuridica, elemento fondamentale dello Stato di diritto. Del resto, la disposizione contestata assumerebbe carattere retroattivo, pur non avendo il contenuto interpretativoche solo consentirebbe tale efficacia. Essa si presenta invece come innovativa£ dellordinamento, con ragionevole obbligo a disporre delle situazioni configuratesi successivamente alla sua introduzione, onde non porsi in contrasto col principio generale di eguaglianza e con laffidamento legittimamente sorto negli interessati. Così non è accaduto nel caso in esame, che riguarda è bene ripeterlo i professori universitari che già si trovavano nella posizione di fuori ruolo. Infatti, per i professori non ancora posti fuori ruolo avrebbe potuto anche essere disciplinato diversamente senza alcuna salvaguardia di posizioni giuridiche, ma non nei confronti di coloro che già si trovavano in tale condizione. La condizione di cui si tratta respinge lipotesi di retroattività della legge, e invoca ragionevolezza in altri valori e interessi costituzionalmente protetti. E ne risulta, in conclusione, una sostanziale differenza di aspettative, tra docenti non ancora collocati fuori ruoloe docenti già collocati fuori ruolo. Soltanto in favore di questi ultimi la Corte Costituzionale pare aver individuato un vulnus, operato dalla norma colpita da pronuncia di illegittimità.
(LG-FF)
Fonte: Corte Costituzionale
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