. 1.
Enti che svolgono corsi di formazione iniziale e periodica
1. I soggetti di cui all’art. 19, comma 3, lettere a) e b) del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, possono svolgere corsi
di qualificazione iniziale, sia ordinaria che accelerata, e di
formazione periodica dei conducenti che effettuano professionalmente
autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida e’
richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, sulla base dei
criteri stabiliti nei successivi articoli.
2. Possono altresi’ svolgere corsi di formazione periodica le
aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico
di persone di cui all’art. 3, comma 2.
Altri articoli: vedi link
(Ro-Pa)