Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE C 298 E/1 dell’8-12-2009 è pubblicata la Posizione Comune (CE) n.8/2009 adottata dal Consiglio il 20 novembre 2009 in vista dell’adozione del regolamento(CE)n…/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del….sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali.

La mobilità sostenibile è un grande sfida per la Comunità in considerazione del cambiamento climatico e della necessità di sostenere la competitività europea, come è stato messo in evidenza nella Comunicazione della Commissione del 28 luglio 2008 “Rendere i trasporti più ecologici”.

La Comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 intitolata “Piano d’azione per l’efficienza energetica: Concretizzare le potenzialità” ha evidenziato la possibilità di ridurre il consumo totale di energia del 20% entro il 2020, presentando un elenco di azioni mirate, tra le quali l’etichettatura degli pneumatici.

I pneumatici sono caratterizzati da una serie di parametri tra loro correlati. Migliorare un parametro, quale l resistenza al rotolamento, può avere ripercussioni negative su altri, ad esempio l’aderenza al bagnato, mentre perfezionare quest’ultimo parametro può nuocere alla rumorosità esterna di rotolamento. E’ opportuno incoraggiare i fabbricanti di pneumatici ad ottimizzare tutti i parametri al di là degli standard già raggiunti.
I pneumatici che riducono il consumo di carburante sono convenienti dal punto di vista dei costi, in quanto il risparmio di carburante fa più che compensare il prezzo d’acquisto più elevato a costi di produzione maggiori.

I consumatori, tra cui i gestori di parchi veicoli e le imprese di trasporto, hanno bisogno di essere più informati sulla capacità dei pneumatici di ridurre il consumo di carburante, dal momento che non possono mettere a confronto le caratteristiche delle varie marche di pneumatici in assenza di un sistema di etichettatura e di prove armonizzate. E’ quindi opportuno includere i pneumatici di classe C1,C2 e C3 nell’ambito d’applicazione del presente regolamento.
Quelle di cui sopra sono alcune delle considerazioni che hanno portato all’adozione del Regolamento(CE) sottoposto alla Posizione comune (CE) n. 18/2009 adottata dal Consiglio il 20 novembre 2009.
Il regolamento(CE) adottato e riportato nel Testo dell presente Decisione comune (CE) si prefigge, infatti, di aumentare la sicurezza e l’efficienza ambientale ed economica dei trasporti su strada promuovendo l’uso di pneumatici sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante.

Il regolamento istituisce un quadro relativo alle informazioni armonizzate sui parametri dei pneumatici da fornire mediante l’etichettatura, per consentire ai consumatori finali di fare una scelta consapevole al momento dell’acquisto dei pneumatici.

L’Allegato I al Regolamento(CE) riporta la “Classificazione dei parametri degli pneumatici”, ovvero le categorie relative al consumo di carburante, le categorie relative all’aderenza sul bagnato.L’allegato II riporta il formato dell’etichetta, ovvero la struttura dell’etichetta. L’allegato III riguarda le “Informazioni fornite nel materiale tecnico promozionale”. L’allegato IV riguarda la “Procedura do verifica”.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo