Il presente regolamento riguarda soltanto i prodotti cosmetici ad esclusione dei medicinali, dei dispositivi medici e dei biocidi. La distinzione risulta soprattutto dalla definizione particolareggiata dei prodotti cosmetici, la quale fa riferimento sia alle aree di applicazione dei prodotti stessi, sia ai fini perseguiti con il loro impiego.
Il presente regolamento parte dalla considerazione che per stabilire se un prodotto debba essere considerato prodotto cosmetico è opportuno basarsi sulla valutazione caso per caso, tenendo conto di tutte le caratteristi che del prodotto in questione. I prodotti cosmetici possono comprendere creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle, maschere di bellezza, fondotinta (liquidi, paste, ciprie), cipria, talco per il dopobagno e per ligiene corporale, saponi di bellezza, saponi deodoranti, profumi, acque da toeletta ed acqua di Colonia, preparazioni per bagni e docce (Sali, schiume, oli, gel), prodotti per la depilazione, deodoranti e antitraspiranti, tinture per capelli, prodotti per londulazione, la stiratura e il fissaggio, prodotti per la messa in piega, prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo), prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme,oli), prodotti per lacconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine), prodotti per la rasatura (creme, schiume, lozioni), prodotti per il trucco e lo strucco, prodotti per essere destinati ad essere applicati sulle labbra, prodotti per ligiene dei denti e della bocca, prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse, prodotti per ligiene intima esterna, prodotti solari, prodotti autoabbronzanti, prodotti per schiarire la pelle e prodotti antirughe.
La Commissione stabilirà la definizione delle categoria di prodotti cosmetici che sono rilevanti ai fini dellapplicazione del presente regolamento il cui fine principale è quello di semplificare le procedure e snellire la terminologia, riducendo gli oneri amministrativi e le ambiguità. Inoltre rafforza taluni elementi del quadro normativo sui cosmetici, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute umana.
I prodotti cosmetici devono essere sicuri nelle condizioni normali e ragionevolmente prevedibili di uso.In particolare, i rischi per la salute umana non devono essere giustificati attraverso unanalisi rischi-benefici. Nel valutare la sicurezza di un prodotto cosmetico deve essere possibile tenere conto dei risultati delle valutazioni del rischio effettuate in altri ambiti pertinenti. Lutilizzo di tali dati deve essere debitamente sostanziato e giustificato.
Nei casi di mancato rispetto del presente regolamento può essere necessaria una procedura chiara ed efficace per il ritiro ed il richiamo dei prodotti. Tale procedura deve basarsi sulla regole comunitarie esistenti per i prodotti non sicuri.
(LG-FF)