Prodotti cosmetici: il nuovo regolamento che armonizza il quadro normativo europeo.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 342/59 del 22-12-2009 è pubblicato il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici (rifusione).

Considerando che la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, ha subito diverse e sostanziali modificazioni, il Parlamento europeo ha ritenuto opportuno, per ragioni di chiarezza, procedere alla rifusione di tale direttiva in un testo unico, adottando il presente regolamento, ritenendolo lo strumento giuridico adeguato per stabilire norme chiare e dettagliate che non lasciano spazio a divergenze nel recepimento da parte degli Stati membri. Infatti, il regolamento garantisce, fra l’altro, che le prescrizioni giuridiche siano attuate contemporaneamente in tutta la Comunità.

Il presente regolamento riguarda soltanto i prodotti cosmetici ad esclusione dei medicinali, dei dispositivi medici e dei biocidi. La distinzione risulta soprattutto dalla definizione particolareggiata dei prodotti cosmetici, la quale fa riferimento sia alle aree di applicazione dei prodotti stessi, sia ai fini perseguiti con il loro impiego.

Il presente regolamento parte dalla considerazione che per stabilire se un prodotto debba essere considerato prodotto cosmetico è opportuno basarsi sulla valutazione caso per caso, tenendo conto di tutte le caratteristi che del prodotto in questione. I prodotti cosmetici possono comprendere creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle, maschere di bellezza, fondotinta (liquidi, paste, ciprie), cipria, talco per il dopobagno e per l’igiene corporale, saponi di bellezza, saponi deodoranti, profumi, acque da toeletta ed acqua di Colonia, preparazioni per bagni e docce (Sali, schiume, oli, gel), prodotti per la depilazione, deodoranti e antitraspiranti, tinture per capelli, prodotti per l’ondulazione, la stiratura e il fissaggio, prodotti per la messa in piega, prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo), prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme,oli), prodotti per l’acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine), prodotti per la rasatura (creme, schiume, lozioni), prodotti per il trucco e lo strucco, prodotti per essere destinati ad essere applicati sulle labbra, prodotti per l’igiene dei denti e della bocca, prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse, prodotti per l’igiene intima esterna, prodotti solari, prodotti autoabbronzanti, prodotti per schiarire la pelle e prodotti antirughe.

La Commissione stabilirà la definizione delle categoria di prodotti cosmetici che sono rilevanti ai fini dell’applicazione del presente regolamento il cui fine principale è quello di semplificare le procedure e snellire la terminologia, riducendo gli oneri amministrativi e le ambiguità. Inoltre rafforza taluni elementi del quadro normativo sui cosmetici, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute umana.

I prodotti cosmetici devono essere sicuri nelle condizioni normali e ragionevolmente prevedibili di uso.In particolare, i rischi per la salute umana non devono essere giustificati attraverso un’analisi rischi-benefici. Nel valutare la sicurezza di un prodotto cosmetico deve essere possibile tenere conto dei risultati delle valutazioni del rischio effettuate in altri ambiti pertinenti. L’utilizzo di tali dati deve essere debitamente sostanziato e giustificato.

Nei casi di mancato rispetto del presente regolamento può essere necessaria una procedura chiara ed efficace per il ritiro ed il richiamo dei prodotti. Tale procedura deve basarsi sulla regole comunitarie esistenti per i prodotti non sicuri.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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