Esposizione a rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 1/10 del 5-1-2010 è pubblicata la Decisione 2010/2/UE della Commissione del 24 dicembre 2009 che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, è stata modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio la quale stabilisce che il principio di base per l’assegnazione delle quote di emissione dei gas serra debba essere messa all’asta.

L’Unione europea sostiene un accordo internazionale ambizioso per la lotta ai cambiamenti climatic i finalizzato a contenere l’aumento della temperatura mondiale entro i 2° C. Se altri paesi industrializzati e altri grandi produttori di emissioni di gas serra non aderissero al suddetto accordo internazionale si potrebbe verificare un aumento delle emissioni di tali gas nei paesi terzi in cui l’industria non sarebbe vincolata nello stesso modo per quanto riguarda le emissioni di carbonio (fenomeno della “rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”, carbon leakage), con ripercussioni negative sull’integrità e sui benefici ambientali delle azioni intraprese dall’Unione europea.

Per far fronte al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la direttiva 2003/87/CE stabilisce che, in base all’esito dei negoziati internazionali, l’Unione debba assegnare a titolo gratuito il 100% delle quote determinate in conformità delle misure di cui all’art.10 bis, paragrafo 1, della citata direttiva ai settori o sottosettori, che si ritiene siano esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Entro il 31 dicembre 2009, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione stila un elenco dei settori o dei sottosettori che si ritiene siano esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sulla base dei criteri di cui all’articolo 10 bis, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CE. Conformemente a tale articolo della citata direttiva, la Commissione valuta, a livello di Unione, in quale misura il settore o il sottosettore interessato, al pertinente livello di disaggregazione, sia in grado di trasferire il costo diretto delle quote necessarie e i costi indiretti derivanti dall’aumento dei prezzi dell’energia elettrica, a seguito dell’attuazione della direttiva 2003/87/CE, sui prezzi dei prodotti, senza che ciò comporti la perdita di una quota importante di mercato a vantaggio di impianti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio al di fuori del territorio dell’Unione.

La valutazione sulla quale si è basato l’elenco dei settori e dei sottosettori di cui all’allegato della presente decisione, ha riguardato tutti i codici NACE, dal 1010 fino al 3720 incluso, comprendendo pertanto le attività di estrazione e i settori manifatturieri. Altri settori industriali che non rientrano nel campo dei codici NACE valutati, ma che non sono potenzialmente interessati dalle disposizioni sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio del sistema ETS comunitario, saranno esaminati dalla Commissione nel corso del 2010. Se i suddetti settori industriali soddisferanno i criteri di cui all’articolo 10 bis, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CE, saranno inseriti nell’elenco nell’ambito dell’aggiornamento annuo.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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