La direttiva 89/173/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, sostituita dalla direttive 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa allomologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, e fissa disposizioni tecniche relative alla progettazione e alla costruzione dei trattori agricoli e forestali per quanto riguarda taluni elementi e caratteristiche.
Dette prescrizioni tecniche hanno come scopo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine dellapplicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni di tale direttiva relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, alle componenti e alle entità tecniche di tali veicoli, si applicano alla presente direttiva.
La presente direttiva precisa che per trattore (agricolo o forestale) si intende qualsiasi veicolo a motore a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nellattività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.
La presente direttiva è applicabile soltanto a trattori definiti precedentemente muniti di pneumatici e aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico i requisiti previsti dagli allegati da I a VI sono adottate conformemente alla procedura di cui allarticolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.
La direttiva 89/173/CE modificata dagli atti di cui allallegato VII, parte A è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui allallegato VII, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui allallegato VIII.
La presente direttiva si applica a decorrere dal 1° giugno 2010.
(LG-FF)