Sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2010 è pubblicato il Decreto 18 febbraio 2010 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo alla Autorizzazione alla circolazione nazionale di veicoli e cisterne adibiti al trasporto su strada di merci pericolose, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997, in attuazione dellarticolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.
Rilevto che a norma dellarticolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010,n. 35, recante Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose e rilevato che le norme concernenti disposizioni transitorie aggiuntive di interesse nazionale, di cui agli allegati I, II e III della direttiva citata sono adottate con provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato decretato che:
Articolo 1 _ Autorizzazione alla circolazione in deroga dei veicoli cisterna costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997.
1. Gli autoveicoli-cisterna destinati al trasporto di materie distinte con il numero ONU 1202 o 1965 della classificazione ADR ed i rimorchi cisterna o semirimorchi-citerna destinati al trasporto di materie distinte con il numero ONU 1965, 1999, 3256, 3257 della classificazione ADR, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/CE, come recepita dal decreto legislativo n. 35 del 2010, possono continuare ad essere utilizzati sul territorio nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, per non oltre venticinque anni dalla data della prima immatricolazione e limitatamente alle materie prime innanzi indicate, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) che siano stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996;
b) che siano mantenuti in condizioni atti a garantire i livelli di sicurezza richiesti per il trasporto di merci pericolose su strada previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla relative disposizioni attuative.
Articolo 1 _ Autorizzazione alla circolazione in deroga dei veicoli cisterna costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997.
1. Gli autoveicoli-cisterna destinati al trasporto di materie distinte con il numero ONU 1202 o 1965 della classificazione ADR ed i rimorchi cisterna o semirimorchi-citerna destinati al trasporto di materie distinte con il numero ONU 1965, 1999, 3256, 3257 della classificazione ADR, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/CE, come recepita dal decreto legislativo n. 35 del 2010, possono continuare ad essere utilizzati sul territorio nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, per non oltre venticinque anni dalla data della prima immatricolazione e limitatamente alle materie prime innanzi indicate, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) che siano stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996;
b) che siano mantenuti in condizioni atti a garantire i livelli di sicurezza richiesti per il trasporto di merci pericolose su strada previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla relative disposizioni attuative.
(LG-FF)
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