Circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 85/1 del 31 marzo 2010 è pubblicato il Regolamento (UE) N. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010 che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e il regolamento(CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata.

La convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione dei controlli alle frontiere comuni (la convenzione di Schengen, appunto) contiene norme applicabili ai visti per soggiorni di lunga durata che consentono ai titolari di transitare dal territorio degli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), fissa le condizioni d’ingresso per i cittadini di Paesi terzi.

Si è reso quindi opportuno adottare nuove misure per facilitare la libera circolazione all’interno del territorio degli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen (lo spazio Schengen)dei cittadini di paesi terzi titolari di visto nazionale per soggiorni di lunga durata.

Di conseguenza è opportuno che il titolare di un visto per soggiorni di lunga durata sia autorizzato a recarsi in altri Stati membri per tre mesi per semestre, alle stesse condizioni del titolare di permesso di soggiorno. Il presente regolamento fa salve le norme sulle condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni di lunga durata.

In linea con l’attuale prassi degli Stati membri, il presente regolamento fa obbligo agli Stati membri di rilasciare il visto per soggiorni di lunga durata usando il modello uniforme per i visti istituito con il regolamento(CE) n. 1693/95 del Consiglio.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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