Alla luce delle nuove tecnologie di trasmissione di servizi di media audiovisivi, un quadro normativo riguardante le attività di trasmissione deve tenere conto dellimpatto dei cambiamenti strutturali, della diffusione delle tecnologie dellinformazione e della comunicazione (TIC) e delle innovazioni tecnologiche sui modelli dattività, in particolare sul finanziamento della radiodiffusione commerciale, e quindi garantire condizioni ottimali di concorrenza e certezza del diritto per le tecnologie dellinformazione e per il settore dei media e dei servizi connessi in Europa, nonché il rispetto della diversità culturale e linguistica.
La presente direttiva intende rafforzare, fra laltro, il rispetto dei diritti fondamentali ed è pienamente conforme ai principi riconosciuti dalla carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, in particolare larticolo 11. A questo riguardo, la presente direttiva non impedisce in alcun modo agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali in materia di libertà di stampa e di libertà di espressione nei mezzi di comunicazione.
Ai fini della presente direttiva, la definizione di servizi di media audiovisivi comprende i mezzi di comunicazione di massa in quanto mezzi dinformazione, dintrattenimento e di istruzione destinati al grande pubblico e include le comunicazioni audiovisive commerciali, ma esclude ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati ad un numero limitato di destinatari.
Inoltre, la definizione di servizi di media audiovisivi esclude tutti quei servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e no ne costituisce la finalità principale.
(LG-FF)